Ultimo aggiornamento 25 Feb 2025
L’estradizione da e per gli Stati Uniti
Il vertice UE-USA del 25 giugno 2003 a Washington, si è concluso con un accordo sulla mutua assistenza giudiziaria e sull’estradizione da attuare in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
L’estradizione è un processo formale attraverso il quale un paese trasferisce un criminale sospettato o condannato a un altro paese per affrontare il processo o la detenzione.
Al centro del dialogo tra Unione Europea e Stati Uniti d’America c’è l’intesa nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo trasnazionale.
L’accordo ha integrato i trattati bilaterali già esistenti tra alcuni Stati membri e gli Stati Uniti e ha creato una base per la cooperazione con i Paesi che ancora non avevano accordi.
L’Italia ha ratificato e reso esecutivo tale accordo con la legge n.25 del 16 marzo 2009 ma i rapporti di collaborazione tra Italia e Stati Uniti hanno radici antiche.
Il Trattato bilaterale sull’estradizione in vigore tra i due Paesi risale al 13 ottobre 1983.
Cosa prevedono gli accordi tra UE e USA
Premettendo che per Stato richiedente si intende lo Stato che chiede l’estradizione e che per Stato richiesto si intende lo Stato nel cui territorio si trova la persona di cui si richiede l’estradizione, gli attuali accordi con gli Stati Uniti, prevedono che:
- Lo Stato richiedente può trasmettere una richiesta di estradizione, corredata dai documenti giustificativi, tramite i canali diplomatici. Se tali documenti sono accompagnati dalla certificazione o dal sigillo del Ministero della Giustizia dello Stato richiedente, o del Ministero/Dipartimento competente per gli affari esteri, non sono necessarie ulteriori formalità di autenticazione.
- Lo Stato richiedente possa trasmettere le richieste di arresto provvisorio tramite i Ministeri della Giustizia anziché attraverso i canali diplomatici. In alternativa può inoltrare le richieste tramite l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol).
- Quando lo Stato richiedente chiede l’estradizione di una persona che si trova già in stato di arresto provvisorio nello Stato richiesto, può trasmettere la sua richiesta direttamente all’Ambasciata dello Stato richiesto situata nel suo territorio.
- Lo Stato richiesto, che reputa le informazioni fornite a sostegno della richiesta di estradizione insufficienti per la sua esecuzione, può esigere dallo Stato richiedente la comunicazione di informazioni complementari tramite dialogo tra Ministero/Dipartimento della Giustizia.
- Nel caso in cui uno dei due Paesi trattenga in stato di arresto provvisorio la persona di cui si chiede l’estradizione, il Paese che ha fatto richiesta, può perfezionarla presentando tutti i documenti all’Ambasciata dello Stato in cui si trova il soggetto in arresto, situata nel proprio territorio.
- La data di ricezione della richiesta da parte dell’Ambasciata verrà considerata la data utile ai fini della decorrenza dei 45 giorni, ossia del termine che deve essere rispettato per consentire la detenzione continuativa della persona.
- Eventuali informazioni supplementari potranno essere trasmesse direttamente tra il Ministero della Giustizia italiano ed il Dipartimento della Giustizia americano. (Tale situazione non veniva specificata, né tantomeno prevista, nel Trattato di Estradizione del 1983).
- Se più Paesi richiedono l’estradizione della stessa persona per lo stesso reato (ma anche per reati diversi), spetta all’autorità dello Stato in cui tale persona si trova, decidere a quale Stato consegnarla. Lo stesso vale nel caso in cui gli Stati Uniti presentino una richiesta di estradizione per una persona, su cui penda un mandato d’arresto europeo per lo stesso reato (o per reati diversi): spetta all’autorità competente del paese dell’UE richiesto decidere a quale Paese consegnare il soggetto.
- Il principio di specialità limita l’estradizione al titolo specifico per il quale è concessa, attribuendo all’estradato l’immunità nel paese richiedente per fatti diversi.
- Lo Stato richiesto può ridurre i tempi di estradizione e consegnare la persona nei tempi più brevi possibili senza ulteriori formalità, quando il diretto interessato acconsente alla propria consegna.
Le novità più importanti rispetto al passato
Le maggiori e più incisive novità introdotte nel 2003 (esecutive in Italia dal 2009), riguardano l’utilizzo delle risorse moderne e tecnologiche, che nel 1983 non potevano essere previste e che favoriscono anche il lavoro in team tra Paesi geograficamente lontani:
- Al fine di condurre indagini penali che esigono un’azione coordinata e concertata tra i due Stati è stata prevista e disciplinata la possibilità di costituire delle squadre investigative comuni, coadiuvate dalle risorse tecnologiche.
- Relativamente alle testimonianze di persone che si trovano nello Stato in cui viene fermata la persona, le stesse possono essere rese ed acquisite mediante l’utilizzo di tecniche di videotrasmissione tra i due Stati.
- In generale è stato regolamentato l’utilizzo di mezzi veloci di comunicazione per effettuare collegamenti in videoconferenza
- È possibile identificare i conti e le transazioni finanziarie dei soggetti per cui si richiede l’estradizione: lo Stato richiedente può accertare se una persona fisica o giuridica sospettata/imputata di un reato sia titolare di uno o più conti bancari presso le banche ubicate nel territorio dello Stato richiesto e procedere all’eventuale sequestro e/o confisca dei beni.
Nel caso in cui il soggetto, cittadino europeo, per cui si richiede l’estradizione negli Stati Uniti, si trovi in un paese europeo “terzo”, quest’ultimo potrà procedere con l’estradizione dopo aver informato preventivamente le autorità del paese di provenienza, e in assenza di provvedimenti da parte dello stesso.
Il nodo della pena di morte
Il trattato tra USA e Italia prevede l’estradizione solo per reati punibili con una pena restrittiva della libertà superiore a un anno o una pena più severa secondo le leggi di entrambi gli Stati.
Nel caso di condannati, l’estradizione è concessa solo se la pena residua è di almeno sei mesi.
Lo Stato europeo cui gli Stati Uniti chiedono la consegna di una persona, può concedere l’estradizione per un reato punibile con la pena di morte dalla legge degli USA, ma non dalla propria legge, a patto che:
- la persona non venga condannata a morte;
- la condanna a morte, se inflitta, non venga eseguita.
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