Leasing immobiliare abitativo
Anche in Italia il leasing immobiliare abitativo
Grazie alle linee guida fornite dal Governo con la legge di stabilità 258/2015, è stato introdotto anche in Italia il leasing immobiliare abitativo, ossia la possibilità di riscattare il possesso di un’abitazione da adibire a prima casa, dopo averne pagato le rate per un determinato periodo di tempo alla società di leasing che l’ha acquistata per nostro conto.
Comprare la prima casa a rate, riscattandola solo al termine dei pagamenti, decidendo se tenerla o cambiare idea, adesso si può.
Si chiama leasing immobiliare abitativo ed offre la possibilità di entrare in possesso di un’abitazione prima di potersi permettere di acquistarla.
Il leasing immobiliare abitativo è uno strumento finanziario largamente collaudato e diffuso sia negli Stati Uniti, che in molti paesi europei.
In Italia è stato introdotto e regolamentato soltanto nel recente passato, con la legge di stabilità del 2016, ma già le maggiori banche hanno creato prodotti appositi per permettere l’accesso al leasing abitativo ai loro clienti.
Una formula che piace (e premia) soprattutto ai giovani, per i quali è prevista, nel caso in cui abbiano un reddito che non superi i cinquantacinquemila euro, una detrazione del 19% dei canoni del leasing, fino a un massimo di ottomila euro annui, più una detrazione del 19% sulla rata finale (non più di ventimila euro) che porta al riscatto dell’abitazione.
Per i soggetti di età pari, o superiore, ai 35 anni, non cambia l’obbligo del reddito, ma inferiore è l’importo delle detrazioni poiché il 19% verrebbe calcolato su un importo massimo di quattromila euro annui, mentre l’ulteriore 19% detraibile al momento del riscatto non potrà essere applicato a cifre che superino i diecimila euro.
Quanto conta l’età
Volendo portare un esempio pratico, l’acquisto di una prima casa del costo di centocinquantamila euro, con leasing di 20 anni al tasso del 2,9%, ipotizzando rate mensili di 592 euro e calcolando le detrazioni al termine dei vent’anni, costerebbe a un trentaquattrenne centosessantaseimila euro.
Se acquistasse la stessa casa tramite mutuo a 20 anni, pagando un anticipo di trentamila euro e una rata mensile di seicentosessanta euro, si troverebbe ad aver pagato, al termine dei vent’anni, centoottantatremila euro.
Diverso è il discorso per gli over 35 poiché le detrazioni sarebbero inferiori per cui, in quel caso, andrebbe valutata questa formula per la sua particolare modalità, più che per un risparmio che non è detto ci possa essere, rispetto ad un mutuo.
Chi può richiederlo?
Il leasing immobiliare abitativo è destinato esclusivamente a chi vuole comprare la prima casa, quindi per richiederlo non bisognerà essere già in possesso di un’abitazione.
Altra discriminante è il reddito: il richiedente non deve superare un reddito annuale complessivo di 55.000 euro.
Come funziona il leasing immobiliare abitativo
Il cliente, una volta scelto l’immobile da acquistare, sia che già esista o che sia da costruire, si rivolge alla società di leasing, che potrebbe essere un istituto di credito, una banca o un intermediario finanziario autorizzato.
L’intermediario e il cliente stipulano un contratto di locazione finanziaria in cui il primo si impegna ad acquistare l’immobile scelto dal secondo.
Il cliente può accedere all’abitazione acquistata dall’intermediario e diventarne l’utilizzatore.
Inizia a pagare mensilmente un canone all’intermediario, di norma però la prima rata è più sostanziosa rappresentando un anticipo.
Una volta trascorsi gli anni di utilizzo stabiliti nel contratto, il cliente potrà riscattare la proprietà dell’abitazione pagando la rata finale prevista.
Esiste anche la possibilità per il cliente di chiedere che si continui con la formula della locazione finanziaria o ancora di rinunciare definitivamente all’acquisto.
La sospensione del contratto
Nel contratto di leasing è prevista la possibilità di sospendere il pagamento del canone per 12 mesi in caso di perdita del lavoro.
La sospensione potrà essere chiesta soltanto una volta e per non più di dodici mesi.
La stessa non prevede nessuna commissione o spesa di istruttoria, non comporta neppure che maturino interessi sul debito residuo e per accedervi non servono garanzie.
Comporterebbe il solo slittamento della fine del contratto per un periodo di tempo pari a quello di tale sospensione.
Cosa avviene in caso di inadempienza
Qualora il cliente non riesca più a pagare regolarmente e si renda quindi inadempiente, la società di leasing può sfrattarlo e vendere subito la casa.
Una volta venduta l’abitazione la società di leasing dovrà corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato al netto dei canoni non pagati e del prezzo concordato per la maxi rata di acquisto.
Cosa avviene in caso di trasferimento
Potrebbe verificarsi la situazione in cui il cliente/utilizzatore decida di cambiare casa o trasferirsi in un altro comune. In tal caso è suo diritto riscattare anticipatamente l’immobile o cedere il contratto di leasing ad altro soggetto.
La cessione del contratto è subordinata all’accettazione della società che ha erogato il leasing che dovrà verificare l’affidabilità finanziaria del soggetto che subentra.
Proprietà e utilizzo: diritti e obblighi
La società che eroga il leasing diventa (e resta) proprietaria dell’abitazione acquistata per conto del cliente finché questi non la riscatterà.
Nel caso in cui il cliente dovesse risultare inadempiente potrà sfrattarlo e vendere l’immobile immediatamente.
Il cliente, anche se de facto non è il proprietario, assume tutti i rischi e benefici legati all’utilizzo del bene, motivo per cui il contratto di leasing prevede di norma un obbligo di stipula di specifica polizza assicurativa.
Per lo stesso principio il cliente/utilizzatore dovrà rispettare tutti gli obblighi condominiali che normalmente spettano al proprietario e potrà avere diritto di voto durante le assemblee di condominio.
Tutte le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, saranno a suo carico.
Per sancire il passaggio di proprietà una volta pagato l’ultimo canone, dovrà essere stipulato un contratto di compravendita.
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