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L’arbitrato commerciale internazionale ADR

Ultimo aggiornamento 6 Mar 2023

26 Ago 2022 - Arbitrato Internazionale - Min Read 5 min
L’arbitrato commerciale internazionale ADR

Per arbitrato commerciale internazionale s’intende un contenzioso giudiziario che non ha luogo davanti a un tribunale nazionale, ma che si svolge davanti a giudici privati neutrali, detti “arbitri”. 

L’arbitrato commerciale internazionale è lo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che viene utilizzato in larga parte in tutto il mondo, per la risoluzione di dispute commerciali tra parti commerciali (società, aziende, ecc.) aventi nazionalità diversa.

L’obiettivo dell’arbitrato è quello di preservare la competitività delle imprese, ricorrendo ad un sistema di risoluzione delle controversie alternativo (ADR), che si diversifica da quelli offerti dalla giustizia ordinaria.

Con l’arbitrato si sceglie una linea più veloce ed efficiente, oltre che una tutela della riservatezza altrimenti impensabile, oltre che l’efficienza e la confidenzialità del procedimento da un lato e, la stabilità della decisione, dall’altro, che può ottenere riconoscimento in tutto il mondo.

A differenza delle sentenze dei vari tribunali nazionali, infatti, i lodi arbitrali internazionali possono essere applicati in quasi tutti gli Stati.

La giurisdizione arbitrale può trovare il suo fondamento nella volontà delle parti espressa nell’accordo arbitrale o convenzione arbitrale, oppure nelle clausole compromissorie (le parti si accordano prima che la causa sia sorta) inserite nei contratti commerciali in essere tra le parti.

È un’abitudine sempre più diffusa per le aziende inserire accordi arbitrali internazionali nei contratti commerciali stipulati con altre imprese, in modo che, all’insorgere di controversie, ci sia l’obbligo di far ricorso all’arbitrato.

Si può utilizzare lo strumento dell’arbitrato anche successivamente all’insorgere della controversia. In quel caso si parla di accordo di presentazione.

Nella clausola compromissoria (pattuizione inserita in un contratto, con cui le parti stabiliscono che le controversie future, riguardanti il contratto stesso, saranno decise da arbitri), o nell’accordo arbitrale, le parti devono stabilire tempi e modalità di svolgimento del procedimento arbitrale e la composizione del Collegio arbitrale, oltre ad una serie di altri accorgimenti che il professionista può apportare per assicurare l’efficienza della clausola compromissoria, che è spesso resa nulla dalla indeterminatezza del suo contenuto.

In materia, la cd. Doctrine of Separability fa salva la validità della clausola arbitrale contenuta in un contratto rispetto a quella del contratto principale in cui è contenuta.

Una conseguenza di tale autonomia è che l’accordo sull’arbitrato può essere (e spesso è) regolato da una legge diversa rispetto a quella applicabile al contratto principale a cui accede.

Al tal fine, fondamentale importanza riveste la scelta della sede dell’arbitrato e del meccanismo arbitrale preferito, essendo altrimenti la legge di tale luogo quella che sarà ritenuta applicabile al fine di determinare la validità della convenzione arbitrale.

Le leggi sull’arbitrato internazionale

Le fonti che disciplinano l’arbitrato internazionale sono:

  • La Convenzione di New York del 1958 avente ad oggetto il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere;
  • I regolamenti arbitrali adottati dai diversi organismi arbitrali internazionali che le parti possono scegliere per dirimere la controversia (es. I.C.C. di Parigi, L.C.I.A. di Londra, e l’A.A.A. di New York, etc.)
  • I singoli ordinamenti nazionali in cui dovrà poi essere riconosciuto il lodo (provvedimento) arbitrale ottenuto.

Come richiedere l’arbitrato

La parte che richiede di procedersi all’arbitrato, presenterà apposita istanza, secondo le regole dell’organismo arbitrale prescelto, cui seguirà la formazione dell’organo decidente (arbitro unico o collegio di tre arbitri) e la scelta del metodo di nomina, con conseguente redazione di un calendario per il deposito di memorie e udienze.

Al termine della procedura, il collegio arbitrale o l’arbitro emetteranno il Lodo Arbitrale (award) che deciderà sul merito della controversia.

Una volta ottenuto il Lodo Arbitrale, esso andrà riconosciuto negli ordinamenti giuridici coinvolti, per ottenere esecuzione.

Quanto all’Italia, non è previsto un riconoscimento automatico, pertanto dovrà ricorrersi al riconoscimento da parte del giudice che lo dichiarerà esecutivo con decreto da notificarsi alla controparte, ai sensi degli articoli 839 e 840 del Codice di procedura civile.

Che cos’è l’arbitrato internazionale accelerato?

L’arbitrato internazionale accelerato serve a garantire una certa velocità nella risoluzione delle controversie. È stato introdotto dal Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale entrato in vigore in data 1 marzo 2017.

Per usufruirne, le parti dovrebbero concordare di risolvere gli arbitrati tramite ciò che è noto come “arbitrato accelerato”, le cui regole procedurali mirano a garantire che le controversie finiscano al più presto.

La Procedura Accelerata può trovare applicazione quando ricorrono le seguenti condizioni:

  1. la convenzione arbitrale deve essere stata concordata successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento (dopo il 1° marzo 2017);
  2. il valore della controversia non deve eccedere l’importo di 2.000.000,00 USD (dollari americani);
  3. le parti non devono aver inserito nella convenzione arbitrale la non applicazione della Procedura Accelerata;
  4. le parti hanno espressamente previsto l’applicazione della Procedura Accelerata nella clausola arbitrale, oppure hanno concordato la sua applicazione in un secondo momento.

Lo svolgimento della Procedura Accelerata

Affinché la procedura accelerata riesca a rendere celere il procedimento, si può ricorrere ad una serie di accorgimenti:

  • si fa a meno della redazione dell’Atto di missione, cioè il documento che precisa i termini del mandato degli arbitri;
  • viene inibita alle parti la possibilità di formulare nuove domande, salvo eccezioni;
  • si fissa un limite temporale di 15 giorni, da quando viene trasmesso il fascicolo al tribunale arbitrale, per effettuare la “riunione di gestione del procedimento”;
  • il tribunale arbitrale può decidere la controversia limitandosi allo studio dei documenti forniti dalle parti, senza prevedere udienze, prove testimoniali o perizie;
  • si può limitare il numero, l’oggetto e la corposità delle memorie scritte delle parti;
  • il lodo dovrà essere emesso entro il termine di 6 mesi a partire dalla “riunione gestionale del procedimento” e contenere una motivazione, anche concisa.

Perché scegliere l’arbitrato invece del contenzioso

L’arbitrato si fa preferire al contenzioso per una serie di motivazioni e riflessioni.

In materia di commercio velocizzare e semplificare diventa necessario per limitare i rischi e le perdite.

Volendoli riassumere, questi i punti a favore dell’arbitrato:

  • È un tipo di procedura che si rivela essere più veloce dei procedimenti giudiziari nazionali
  • I procedimenti arbitrali garantiscono la massima riservatezza possibile, mentre le decisioni dei tribunali devono, di regola, essere rese pubbliche
  • Possibilità di scegliere l’arbitro
  • Possibilità di scegliere le regole dell’arbitrato
  • Possibilità di scegliere la legge che si applicherà alla disputa
  • Possibilità di scegliere il luogo in cui si svolgerà l’arbitrato
  • Evitare l’alea del giudizio
  • L’ubicazione fisica degli avvocati esperti nell’arbitrato internazionale è molto meno importante, dato che in genere si svolgono poche udienze fisiche.

Il nostro Dipartimento di Arbitrato Commerciale Internazionale è in grado di assistervi nei casi di arbitrato internazionale, laddove vi siano le condizioni per privilegiare questa strada.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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