La direttiva europea MiFID II pronta per l’Italia
La direttiva europea MiFID II
Continua in Parlamento l’iter per il recepimento della direttiva europea MiFID II, la disciplina che regola i servizi finanziari europei.
La direttiva europea MiFID II, ossia la nuova norma comunitaria sui mercati e sugli strumenti finanziari, sarà recepita in Italia, e negli altri Stati membri, il 3 gennaio del 2018.
Per quanto riguarda il nostro paese è in corso l’iter per la definitiva regolamentazione.
È stato infatti approvato il 15 giugno dal Consiglio dei Ministri, il testo del d.l. che ne dà attuazione.
Capisaldi della direttiva sono trasparenza e protezione per i risparmiatori.
Grazie a una serie di norme condivise, i risparmiatori e le imprese potranno operare anche all’estero, in uno degli Stati membri, usufruendo di regole uguali per tutti.
Gli attori maggiormente interessati dalla nuova normativa saranno le società di investimento mobiliare, le società di gestione degli investimenti, le banche, gli operatori del settore energia e materie prime.
La MiFID I e la sua evoluzione
La MiFID I, che ha recepito la direttiva europea 2004/39/CE, è in vigore nell’ordinamento italiano dal 2007.
Il suo scopo è stato quello di creare delle norme condivise per regolamentare l’attività dei mercati finanziari dell’Unione europea e per tutelare gli investitori.
È confluita nella MiFID II, che il Parlamento europeo ha adottato nell’aprile del 2014, in attuazione della direttiva 2014/65/UE, e nel regolamento UE 600/2014, meglio noto come MiFIR, direttiva specifica della negoziazione di strumenti finanziari.
Ogni Stato membro dell’Unione Europea dovrà recepire la MiFID II entro il 3 luglio 2017, con tutto ciò che ne consegue (leggi ad hoc, definizione di regolamenti e provvedimenti esecutivi) prima di poter procedere con l’attuazione di gennaio 2018.
I contenuti della MiFID II
Gli sforzi della MiFID II sono rivolti verso lo sviluppo di un mercato condiviso dei servizi finanziari in Europa.
Parole d’ordine sono trasparenza e tutela dei soggetti coinvolti.
Quale miglior modo di tutelare i clienti se non quello di dar loro il maggior numero di informazioni possibili?
Basta con investitori improvvisati, chiede l’Europa, che il cliente sia preparato alla pari di chi fornisce i servizi.
Valutazione di adeguatezza
Il cliente/investitore dovrà essere sottoposto ad una “valutazione di adeguatezza” ossia messo letteralmente sotto esame. Verranno verificate le sue conoscenze e rendicontate eventuali esperienze pregresse sul servizio richiesto; verrà sottoposta ad analisi la sua situazione finanziaria per appurare che sia in grado di sostenere eventuali perdite; verranno valutati i suoi obiettivi per meglio comprendere quanto sia tollerante al rischio.
In base al risultato della valutazione di adeguatezza potranno essere proposti i servizi o gli strumenti finanziari più consoni.
A dover cambiare sarà la prospettiva per cui si dovrà proporre il prodotto giusto alla persona giusta.
Questo tipo di abbinamento dovrà avvenire alla nascita del prodotto finanziario stesso, avendo bene in mente le caratteristiche della propria clientela.
Non più un approccio “uno a uno”, nel quale ci si confronta cliente per cliente, ma “uno a tutti”, con target allargato ad una specifica fetta di mercato verso la quale è destinato il prodotto nello specifico.
Se il singolo prodotto finanziario fa parte di un insieme di prodotti, l’operatore dovrà fornire all’investitore informazioni adeguate su tutto il pacchetto, sottolineando il profilo di rischio di ogni singolo prodotto.
Personale preparato
Il MiFID II indica chiaramente, per chi lavora nel mondo della finanza, la responsabilità di dover garantire i propri clienti anche attraverso la scelta di personale preparato, che abbia piena consapevolezza dei prodotti commercializzati.
Si prevede il ricorso a percorsi formativi adeguati e certificati per gli operatori, anche se su questo punto la Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) potrebbe prendere le distanze dall’Esma (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ed essere meno intransigente dell’omologo europeo.
Controllo degli strumenti finanziari
La MiFID II alla sua attuazione avrà una ripercussione sulla qualità degli strumenti finanziari.
Prima di essere commercializzati e quindi sottoposti alla clientela, dovranno essere analizzati ed approvati da chi li introduce. Chi li distribuisce dovrà a sua volta adeguare la pubblicizzazione del prodotto al tipo di mercato a cui è destinato.
Il sistema degli incentivi
Nella MiFID II è prevista una notevole modifica al sistema degli incentivi.
Le imprese non potranno più incentivare il proprio personale “a spese” del cliente. Se il sistema degli incentivi prevede meccanismi per cui uno strumento finanziario fa guadagnare più di un altro, gli impiegati potrebbero prediligerlo e presentarlo al maggior numero di clienti possibili, infischiandosene della reale convenienza dello stesso.
A fare le spese dell’incentivo a quel punto sarebbe soltanto l’ignaro utente.
Al bando i prodotti senza controllo
La MiFID II limita la possibilità di commercializzare prodotti di tipo “execution only”, ossia prodotti che non passano attraverso controlli e valutazioni di adeguatezza.
Già la MiFID I aveva introdotto limiti alla loro distribuzione, la nuova normativa questi limiti li inasprisce.
Autorità di vigilanza più influenti
Ogni autorità di vigilanza, sia essa nazionale o europea, avrà maggiori poteri, il più importante dei quali sarà quello di limitare, o proibire del tutto, la commercializzazione degli strumenti finanziari potenzialmente più pericolosi per gli investitori o per la stabilità degli interi mercati di riferimento.
Incentivi al Whistleblowing
L’Europa, attraverso il MiFID II, ha voluto dotare i propri membri di una normativa chiara e condivisa per l’istituto del “Whistleblowing”, strumento legale di prevenzione della corruzione tramite la segnalazione delle violazioni.
I cosiddetti, whistleblower, letteralmente i soffiatori di fischietti (praticamente gli informatori), svolgono un ruolo importante nella protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea poiché grazie ad essi si possono limitare o fermare tempestivamente condotte illecite.
Peccato che siano poco diffusi e non sufficientemente tutelati.
A tal proposito la MiFID II istituirà un programma di protezione oltre a procedimenti per incentivare i sistemi di segnalazione destinati ad imprese, enti pubblici e organizzazioni non profit.
Le segnalazioni di violazioni potranno essere riservate e anonime, per tutelare sia chi accusa che chi viene accusato. Se dovesse essere scoperta la delazione, chi l’ha effettuata verrebbe tutelato da ogni tipo di ritorsione e discriminazione. Dovranno essere attivati canali protetti, dedicati al Whistleblowing.
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