L’OESC, Ordinanza di Sequestro Conservativo, diventa Europea
L’OESC, diventa Europea
È entrato in vigore il Regolamento UE 655/2014 che consente l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo (OESC) su conti bancari in caso ci sia il fondato sospetto che il debitore possa far sparire i propri soldi prima di arrivare in giudizio.
Ha trovato applicazione dal 18 gennaio 2017 il Regolamento europeo 655/2014, strumento comunitario di cooperazione giudiziaria, che prevede un procedimento transfrontaliero di sequestro conservativo su conti bancari, il cosiddetto OECS (European Account Preservation Order procedure), al fine di facilitare il recupero, all’estero, dei crediti commerciali e civili.
Scopo del regolamento è quello di permettere a chi ha contratto un credito con persone residenti in un altro paese europeo che aderisce all’iniziativa, di chiedere un’ordinanza urgente di sequestro.
Una volta congelati i conti bancari si dovrebbe evitare che vengano fatti sparire in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria.
L’OCSE punta sul “fattore sorpresa” visto che il debitore, tenuto all’oscuro del provvedimento, non vi si può opporre né può precipitarsi a nascondere i beni passibili di sequestro.
Il Regno Unito, prima ancora di uscire dall’Unione Europea, aveva deciso di non ratificare il regolamento UE 655/2014, per cui a prescindere dai tempi della Brexit, non potrà essere applicato nel paese, così come se n’è tenuta fuori la Danimarca.
Richiedere il sequestro conservativo
Ricorrere al sequestro conservativo può essere una risorsa ulteriore, che si aggiunge alle misure già previste dalle leggi di ogni Stato, e costituisce una valida alternativa, anche se non si può escludere una contemporaneità tra OESC e un’istanza nazionale.
In Italia un creditore ha il diritto di richiedere tale sequestro conservativo in base al codice di procedura civile, artt. 2905 c.c. e 671 ss. c.p.c.
L’OESC può essere richiesto ancor prima di procedere contro qualcuno, purché lo stesso sia residente in uno Stato che abbia ratificato il Regolamento UE 655/2014.
La richiesta si può fare anche se già la pratica è in fase avanzata o in attesa di giudizio.
Mentre provvedimenti transfrontalieri e nazionali sono cumulabili, è invece vietato inviare più di un’istanza di sequestro conservativo OESC contro la stessa persona per lo stesso credito.
Perché ricorrere all’OESC
L’OESC garantisce a chi vi si affida discrezione e rapidità d’azione, ma perché un giudice disponga a favore di un sequestro conservativo transfrontaliero, colui che detiene il credito dovrà dimostrare che la situazione richieda una procedura d’urgenza.
Va dimostrato che senza una misura preventiva, il creditore rischierebbe di non vedere mai un soldo dal debitore che vive all’estero e che potrebbe facilmente occultare il proprio patrimonio.
Al creditore spetta dunque l’onere della prova, anche perché il debitore verrà messo a conoscenza del sequestro solo dall’ordinanza dell’autorità giudiziaria.
Prove a sostegno della necessità di intervento potrebbero essere, ad esempio, attività bancarie anomale rispetto all’ordinario.
I tempi dell’OESC
Una volta ricevuta la richiesta di sequestro conservativo, l’autorità giudiziaria ha tempo fino a un massimo di dieci giorni lavorativi per autorizzare o meno la procedura.
Nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria favorevole o sia in possesso di un qualsiasi atto pubblico che obblighi il debitore al pagamento, i giorni entro cui il sequestro deve essere autorizzato scendono a cinque.
In alcune situazioni in cui è necessario ascoltare testimoni, potrebbero leggermente allungarsi i tempi.
Quali beni possono essere sequestrati
Per poter procedere con l’OESC occorre identificare i conti correnti esteri del debitore perché è su di essi che si abbatte l’eventuale sequestro.
Sono esclusi da sequestro transnazionale i depositi bancari in cui si trovino soltanto titoli azionari o obbligazioni. Solo contanti, di qualunque valuta.
Una pratica complessa
La modulistica relativa al Regolamento 655/2014 presenta svariate complessità, dovute alla delicata situazione legata alla materia.
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