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Infortunio sul lavoro: Cosa fare

4 Lug 2022 - Danni alle persone - Min Read 10 min
Infortunio sul lavoro: Cosa fare

L’infortunio sul lavoro è la cronaca costante del fallimento della società moderna, che ha tutti gli strumenti per tutelare il lavoratore, ma non li utilizza.

Definizione infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro rappresenta un evento funesto occorso mentre si sta svolgendo un’attività lavorativa o mentre ci si sta recando sul posto di lavoro, o ancora mentre ci si sta allontanando da esso, il cosiddetto infortunio in itinere.

Ha come conseguenze una temporanea o definitiva impossibilità per il dipendente di adempiere alla prestazione lavorativa o la morte.

Come la cronaca ci ha purtroppo abituati a sentire, i dati degli infortuni sul lavoro letali hanno numeri sempre preoccupanti, inconcepibili in tempi di adeguamenti agli standard di sicurezza.

A tutela del lavoratore e della sua famiglia, per far sì che durante i giorni di assenza percepisca una congrua retribuzione, o che i familiari superstiti possano usufruire di un aiuto concreto, lo Stato italiano ha previsto l’obbligatorietà della copertura assicurativa.

Il concetto di “sicurezza sul lavoro” viene inserito nella legge nel 1965 attraverso il DPR n. 1124 del 30 giugno, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Cinque anni dopo vede la luce la Legge n. 300 del 20 maggio 1970, meglio conosciuta come “Statuto dei lavoratori” ossia “Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.

Dal 2008 è in vigore il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs 9 aprile 2008 n. 81).

In caso di infortunio o malattia professionale dunque, durante il periodo di inabilità al lavoro, l’INAIL, Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, garantisce la corresponsione di un’indennità.

Il contagio da Covid19 può essere equiparato all’infortunio sul lavoro

Nella situazione straordinaria, venutasi a creare dal 2020, a causa del Covid19, ci si è trovati con numerosi lavoratori impossibilitati a lavorare a causa del contagio.

L’art. 42 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, nato in piena emergenza, ha definito come “infortunio sul lavoro”, il contagio da Coronavirus contratto in occasione di lavoro.

Secondo la Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in materia, “l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico”, costituisce “causa violenta” (situazione equiparabile a quella degli operatori sanitari che contraggono l’epatite HCV dopo essersi punti con strumenti infetti).

Ne consegue che, se si può dimostrare di aver contratto il Covid19 in occasione di lavoro, si potrà usufruire della stessa tutela dell’Inail attivata per l’infortunio sul lavoro.

Ovviamente, a chi lavora in ambito ospedaliero, è più facile che venga riconosciuta la conseguenza diretta tra lavoro e infezione da Covid.

La condotta del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro

A causare l’infortunio al lavoratore potrebbe essere la sua medesima condotta, o un concorso tra essa e le mancanze del datore di lavoro.

La legge fa distinzione tra una condotta comunque riconducibile alle finalità lavorative, e quindi distrazione, o imprudenza, dalle condotte eccezionalmente gravi che, solo se poste in essere, possono causare l’infortunio.

Il lavoratore, pur se colpevole di imperizia, negligenza o imprudenza, può avere diritto ad usufruire dei benefici di legge.

Li perde se la sua condotta ha avuto finalità incompatibili con l’attività svolta, e sia stata tale da rendere inevitabile l’accaduto.

Per meglio comprendere la differenza di giudizio, ci viene in aiuto la Corte di Cassazione, con le sue sentenze.

Esempio di condotta imprudente, che pur dà diritto a un risarcimento, è quella evidenziata dalla sentenza n. 8164 della Cassazione Penale, Sez. 4, del 2 marzo 2020.

La sentenza ha evidenziato le responsabilità del datore di lavoro nel caso dell’infortunio di un operaio addetto all’impianto di levigatura/squadratura di pannelli.

L’uomo aveva riportato la “frattura (della) falange distale e intermedia terzo dito mano dx con multiple ferite lacero-contuse”, con prognosi di 51 giorni.

Secondo la sentenza “anche se le modalità di intervento prevedevano l’arresto del macchinario, un’eventuale condotta imprudente del lavoratore era prevedibile”.

Di fatto “la complessiva condotta del L.F. non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante (la ricorrente) era chiamato a governare … nella condotta del L.F. non si possono, in vero, riscontrare i requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità poiché trattasi di manovra realizzata nel contesto della lavorazione cui lo stesso era addetto e finalizzata (sia pure imprudentemente) ad aggirare gli ostacoli alla prosecuzione del ciclo lavorativo”.

L’indagine aveva appurato che il lavoratore infortunato non era stato adeguatamente formato per manovrare al meglio il macchinario, e che “la fuoriuscita dei cinghioli era un evento che si verificava con una certa frequenza, noto al datore di lavoro.

Pertanto, anche se le modalità di intervento, in caso tale inconveniente si verificasse, prevedevano il previo arresto del macchinario, un’eventuale condotta negligente o imprudente del lavoratore nell’ambito dell’espletamento delle proprie mansioni era evento normalmente prevedibile da parte del datore di lavoro”.

Un caso emblematico che ci illustra la situazione opposta, è stato quello del lavoratore deceduto in seguito ad un infortunio con una macchina ribobinatrice.

La corte di Cassazione Civile, Sez. Lav., con sentenza del 28 ottobre 2021, n. 30599 ha respinto la richiesta di risarcimento danni della famiglia, a causa del comportamento “abnorme” del lavoratore.

Secondo la sentenza “per accedere alla zona rulli, dove era stato trovato il lavoratore incastrato tra i rulli e già morto, questi si era infilato strisciando in uno spazio di cm 39 dal suolo sotto un cancelletto, che impediva l’accesso ai rulli e la cui apertura bloccava la macchina”, questo a dimostrazione della “abnormità dell’operazione posta in essere dalla vittima”, infatti “un eventuale affaticamento del lavoratore non poteva certo giustificare il comportamento abnorme di essersi introdotto con contorsione innaturale al di sotto della protezione per accedere alla zona rulli”.

Infortunio sul lavoro risarcimento Inail

L’indennità che spetta al lavoratore è a carico del datore di lavoro e dell’INAIL e viene così suddiviso:

  • il giorno in cui avviene l’incidente in quanto lavorativo verrà retribuito al 100%;
  • i successivi tre giorni detti periodo di carenza, sono a carico del datore di lavoro;
  • dal quarto giorno in poi, e per l’intero periodo di assenza del lavoratore, sarà l’INAIL ad erogare la prestazione;
  • dal quarto al novantesimo giorno l’indennità da parte dell’INAIL corrisponderà al 60% della retribuzione giornaliera calcolata in base alla retribuzione media giornaliera;
  • trascorsi 91 giorni e fino al ritorno dopo l’infortunio, l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione media giornaliera. Ciò vuol dire che l’indennità non ha limiti temporali.

Anche l’azienda contribuisce, in base a quanto previsto nel contratto collettivo firmato dal lavoratore.

Diritto alla conservazione del posto di lavoro

Il lavoratore, vittima di infortunio sul lavoro, ha di norma diritto a 180 giorni totali di astensione in un anno solare, pena la perdita del lavoro.

Trascorsi i 180 giorni del cosiddetto “periodo di comporto”, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.

In tal caso dovrà corrispondere un’indennità sostitutiva del preavviso.

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro potrebbe variare in base al CCNL.

Normalmente il periodo di infortunio non valeva ai fini del calcolo del periodo di comporto.

A volte però, alcuni CCNL non pongono distinzioni, quindi bisogna far riferimento al  caso specifico

Procedura da seguire per denunciare l’infortunio sul lavoro

L’infortunio va immediatamente denunciato dal dipendente all’azienda: finché il datore di lavoro non è a conoscenza dei fatti non può informare l’INAIL e il lavoratore perderebbe le prestazioni INAIL per i giorni non dichiarati.

La visita medica è poi fondamentale per valutare l’entità dell’infortunio e per produrre il certificato medico necessario per la denuncia d’infortunio. La stessa struttura ospedaliera che presta le prime cure è tenuta ad inviare telematicamente il certificato all’INAIL.

La denuncia d’infortunio all’INAIL va presentata in modalità differenti nel caso in cui la prognosi superi o meno i tre giorni, oltre a quello del sinistro.

L’azienda ha due giorni di tempo dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti, a meno che non ci sia pericolo di vita per il lavoratore, o che sia già deceduto, in tal caso i tempi si dimezzano.

Per gli infortuni superiori ai tre giorni l’INAIL dovrà avere comunicazione anche dei parametri retributivi del lavoratore.

Se l’incidente causa la morte del lavoratore, o se la prognosi supera i trenta giorni, vanno informate le autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore.

Spese mediche rimborsabili in caso in caso di infortunio sul lavoro

In caso di infortunio sul lavoro le spese mediche gravano sull’INAIL, che provvederà a rimborsarle, o a sostenerle, previa autorizzazione da parte dell’Istituto stesso.

In questo caso spetta al lavoratore, e non all’azienda, presentare apposita richiesta.

Visite fiscali non necessarie

A differenza delle pratiche per malattia inoltrate all’Inps e soggette a visita fiscale presso il proprio domicilio, l’INAIL non ha necessità di accertarsi delle condizioni durante il decorso dell’infortunio.

Questo perché provvede immediatamente a fare una propria diagnosi e a stabilire i giorni di prognosi.

Tra l’altro l’indennità non può essere cumulata con indennità già percepite dall’INPS (maternità, cassa integrazione, malattia …).

Differenze tra malattie professionali e infortunio sul lavoro

Seppure lo scenario sia lo stesso, e probabilmente anche le responsabilità, la malattia professionale rispetto all’infortunio sul lavoro ha una diversa collocazione temporale.

Si tratta infatti di un avvenimento graduale, un disturbo contratto mentre si lavora e a causa del lavoro, mentre l’infortunio è improvviso e chiaramente identificabile nel tempo.

Perché si possa parlare di malattia professionale, o Tecnopatia, occorre stabilire che la malattia sia stata determinata dal tipo di lavoro che il lavoratore svolge, o dall’ambiente in cui si è trovato a lavorare.

Dimostrare un nesso di causalità tra il tipo di mansione lavorativa svolta e la malattia professionale non è sempre possibile.

Intanto vanno distinte le malattie professionali tra “tabellate” e “non tabellate”.

Se la malattia è tabellata, il lavoratore non deve dimostrare che la propria malattia ha un’origine professionale.

Se la malattia è non tabellata, al lavoratore spetta l’onere di dimostrarne l’origine professionale.

Il dubbio sorge nel caso, ad esempio, un lavoratore che abbia sviluppato un tumore ai polmoni, sia stato esposto a sostanze tossiche, ma si riveli essere un fumatore.

In casi del genere andrebbe appurato quale delle due possibili cause sia prevalente.

Può essere difficile riuscire a distinguere tra malattia professionale, e quindi affidarne la gestione all’Inail e malattia comune, la cui gestione andrebbe invece all’Inps.

Se si è colpiti da malattia, presumibilmente, lavorativa, spetta al lavoratore consegnare al datore di lavoro un certificato medico, entro 15 giorni dal momento in cui si sono manifestati i sintomi.

Il datore di lavoro dovrà trasmettere una denuncia all’Inail entro i 5 giorni successivi a quello in cui gli è stata comunicata la malattia.

Non dovrebbe esserci “nessuna differenza fra l’insorgenza di malattie professionali e l’accadimento di infortuni”, come ribadito dalla sentenza n. 40 del 05 gennaio 2016 della Cassazione Penale, Sez. 4, ne consegue che, come recita l’art. 589 c.p. secondo comma, l’aggravante è configurabile per qualunque violazione dell’art. 2087 c.c.

Di fatto “nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali”, come ha sottolineato la Cassazione Civile, Sez. Lav., nella sentenza n. 823 del 19 gennaio 2021.

Categorie di persone coperte da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Non soltanto i lavoratori dipendenti possono godere della copertura assicurativa ma anche:

  • Apprendisti;
  • Artigiani;
  • Agenti di commercio;
  • Detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena;
  • Componenti dell’equipaggio di una nave;
  • Familiari del datore di lavoro che prestano opera manuale, anche se a titolo gratuito, o che risiedono nei locali in cui si svolge il lavoro;
  • Soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, che prestano opera manuale;

In ambito scolastico, negli istituti di formazione, riqualificazione professionale:

  • Insegnanti;
  • Alunni
  • Istruttori
  • Inservienti
  • Tecnici di laboratorio

In ambito ospedaliero/assistenziale:

  • Ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza, che ricoprono, anche saltuariamente, una mansione lavorativa;

Tipi di infortunio sul lavoro coperti da assicurazione

I tipi di infortunio coperti da assicurazione sono:

  • gli eventi traumatici che causano problemi alla salute del lavoratore o la sua morte, a patto che ci sia collegamento tra essi e lo svolgimento dell’attività lavorativa e che determinino un’inabilità al lavoro della durata di più di tre giorni;
  • la causa violenta, in cui potrebbero rientrare una serie di reazioni psicofisiche che avvengono in condizioni di particolare stress o di fatica.
  • l’infortunio in itinere.

L’aiuto di un avvocato in caso di infortunio sul lavoro

L’indennizzo del danno biologico da parte dell’INAIL, e quindi l’assicurazione stipulata a favore del lavoratore, non copre ogni danno che questi possa subire.

Ne restano esclusi in primis il danno morale ed altri danni non patrimoniali.

Le sentenze tendono ad accettare l’ammissibilità del risarcimento per il danno cd. differenziale (ossia quello che copre la differenza fra quanto liquidato dall’INAIL e la somma realmente spettante secondo il modello della responsabilità civile).

Il lavoratore dovrebbe poter ottenere un ristoro integrale del danno subito, da parte del datore di lavoro.

Nel caso di invalidità superiori al 16%, l’Inail corrisponde una cifra forfettaria che indennizza sia il danno biologico che quello patrimoniale da incapacità di lavoro e di guadagno.

Spesso tale cifra non corrisponde al corretto risarcimento di tutti i danni subiti, motivo per cui solo l’assistenza di un legale può permettere al lavoratore “offeso” di ottenere quanto gli spetta.

Gli avvocati del Dipartimento di Risarcimento Danni dello Studio Legale Boccadutri sono disponibili ad analizzare le diverse situazioni per stabilire il giusto risarcimento spettante, in base al tipo di infortunio sul lavoro subito.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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