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Incidente stradale: chi tutela il passeggero?

Ultimo aggiornamento 12 Giu 2021

22 Gen 2018 - Danni alle persone - Min Read 4 min
Incidente stradale: chi tutela il passeggero?

I guidatori dei veicoli sono coperti dalle rispettive assicurazioni ma a chi può fare riferimento il passeggero coinvolto in un incidente stradale?

In caso di incidente stradale il passeggero, o terzo trasportato, che abbia riportato danni fisici o danni a qualcosa di sua proprietà, può ottenere un risarcimento in modo veloce e questo indipendentemente dal fatto che egli venga trasportato a titolo gratuito o dietro pagamento di un compenso.

Chi paga i danni al passeggero

A prescindere da chi risulti essere responsabile del sinistro, il risarcimento dei danni occorsi al passeggero spetta alla compagnia che ha assicurato il veicolo sul quale viaggiava quando è avvenuto l’incidente stradale.

L’assicurazione obbligatoria infatti include la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati.
A stabilirlo è il D.Lgs.  n. 209/2005, nello specifico all’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

La procedura che si attiva in questo caso favorisce un celere rimborso per il passeggero.

Una legge contrastata

Quando il decreto legislativo n. 209/2005 ha visto la luce è stato oggetto di accuse di illegittimità costituzionale, accuse poi respinte al mittente dalla Corte Costituzionale tramite l’Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008.

La Corte ha dichiarato che la normativa si limitava a “rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

Come inoltrare la domanda

Il terzo trasportato ha diritto ad un indennizzo diretto (art. 148 del Codice delle Assicurazioni private) che viene predisposto in seguito alla sua richiesta di risarcimento da effettuare tramite una raccomandata alla compagnia assicuratrice del veicolo in cui viaggiava al momento del sinistro.

Nella richiesta dovrà riportare i propri dati (anagrafici e reddituali), la descrizione dell’incidente, la presunta entità del danno subito, la propria disponibilità (in termini di date e orari) a ricevere la visita del perito che dovrà valutare l’esatta entità del danno, eventuali certificati medici che riportino le sue condizioni fisiche, eventuali coperture da parte di assicurazioni sociali obbligatorie (INAIL …), lo stato di famiglia se a fare domanda sono gli eredi in quanto il passeggero è stato vittima di incidente mortale.

I tempi del rimborso

La compagnia assicuratrice, una volta ricevuta la documentazione, ha a disposizione 90 giorni per rispondere.
È suo preciso dovere comunicare al danneggiato l’entità del risarcimento previsto o le motivazioni che l’inducono a respingere la richiesta di rimborso.

Se il terzo trasportato ha subito danni a cose di suo possesso il termine per la risposta dovuta dalla compagnia assicuratrice scende a 60 giorni.

Prima che la compagnia assicuratrice proceda con la propria proposta (o con il rifiuto ad effettuarla), di norma manda un perito o un medico, in base al tipo di conseguenze denunciate in seguito all’incidente, che possa valutare i reali danni del sinistro.
Il passeggero non può rifiutare di sottoporsi a verifiche, se lo facesse i 90 giorni verrebbero sospesi e perderebbe qualsiasi tutela di fronte al giudice.

È importante che la documentazione presentata sia accurata perché ogni mancanza farebbe allungare i tempi del risarcimento. Infatti la compagnia assicuratrice ha 30 giorni di tempo per segnalare eventuali errori nella domanda di risarcimento e, finché quanto serve per completare la documentazione non verrà integrato, la pratica rimarrà sospesa.

Dopo la risposta della compagnia assicuratrice

Una volta ricevuta l’offerta di indennizzo, il richiedente (o danneggiato o congiunto di esso) può o accettarla e ricevere quanto stabilito entro 15 giorni, o rifiutarla e ricevere comunque la cifra offerta, entro 15 giorni, a titolo di anticipo di un futuro ulteriore risarcimento.

La compagnia assicuratrice versa l’importo stabilito entro 15 giorni anche in caso di mancata risposta da parte del danneggiato.

Se la compagnia assicuratrice non si esprime entro i termini previsti per legge, il danneggiato può appellarsi al Giudice o tentare una negoziazione assistita con l’ausilio di un avvocato (D.L n. 132/2014).

Cosa dice la Cassazione in materia

È bene specificare che il terzo trasportato non deve provare la dinamica dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, ma per ottenere il risarcimento deve dimostrare di avere subito un danno a causa dell’incidente stradale.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13/10/2016 n° 20654: “Il terzo trasportato deve provare il sinistro ed il nesso di causalità tra l’incidente ed il danno da risarcire”.

Già in passato la linea della Corte di Cassazione era stata chiarita dalla sentenza  n. 16181/2015: “Come disposto dall’articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente e danni di cui si chiede il risarcimento”.

Poiché una domanda ben compilata dà luogo a un risarcimento rapido ed equo, è sempre consigliabile rivolgersi ad avvocati preparati in materia come i professionisti dello Studio legale internazionale Boccadutri. È possibile contattarli qui per qualsiasi informazione o chiarimento.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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