- I rapporti dormienti
- La legge sui rapporti dormienti
- Quali sono gli adempimenti a carico degli intermediari?
- Come si sveglia un conto dormiente
- Le operazioni che non consentono di svegliare il rapporto
- I rapporti al portatore
- Gli assegni circolari
- Come si possono recuperare i soldi
- Quanto valgono i vecchi libretti?
- Arbitro Bancario Finanziario
Per rapporti dormienti si intendono depositi di denaro sui quali, per almeno dieci anni, non sono state eseguite operazioni.
In Italia i rapporti contrattuali non movimentati da almeno dieci anni, e quindi classificati come dormienti, che contengano importi di denaro superiori a cento euro, vengono estinti, e i fondi rimasti vengono dati in gestione alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), società alle dirette dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Una volta affidati alla CONSAP, i fondi restano “congelati” per ulteriori dieci anni, dando modo ai legittimi proprietari di poterli reclamare. Al termine dei dieci anni le somme verranno destinate al fondo per il risarcimento delle vittime di frodi finanziarie.
I rapporti dormienti
Vengono riconosciuti nella categoria dei “rapporti dormienti”, i depositi di somme di denaro, i depositi di strumenti finanziari in custodia e in amministrazione, e i contratti di assicurazione.
Il rapporto contrattuale potrebbe esser stato stipulato con una banca o con un altro intermediario finanziario, ed essere costituito sia da depositi monetari (come il conto corrente o i libretti di risparmio) sia da depositi di strumenti finanziari (titoli, azioni …)
Nello specifico, potrebbero rientrare nella categoria:
- I depositi di denaro
- I libretti di risparmio, bancari e postali
- I conti correnti, bancari e postali
- Le azioni
- Le obbligazioni
- I certificati di deposito
- I fondi d’investimento
- Gli assegni circolari non riscossi
In tutti i casi il saldo dovrà essere superiore a 100 euro, come stabilito dalla legge.
La legge sui rapporti dormienti
Il DPR 22.6.2007 n.116, “Regolamento di attuazione dell’art.1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266 in materia di depositi dormienti” è entrato in vigore il 17 agosto 2007, definendo le linee guida in materia di rapporti dormienti.
Per la legge, gli intermediari interessati dall’attuazione delle norme sono:
- le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie;
- gli intermediari finanziari;
- le imprese di assicurazione operanti in Italia;
- le società di intermediazione mobiliare e le succursali in Italia di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
- le società di gestione del risparmio e le succursali in Italia delle società di gestione armonizzate;
- la società per azioni Poste italiane – Divisione Bancoposta.
Quali sono gli adempimenti a carico degli intermediari?
Il Regolamento di attuazione prevede che, una volta che un rapporto sia divenuto “dormiente”, l’intermediario debba tentare di informarne il titolare, o terzi da lui eventualmente delegati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, destinata all’ultimo indirizzo conosciuto.
La lettera dovrà informare che il rapporto potrà essere recuperato se si agisce entro 180 giorni dalla data di ricezione della stessa, e che, in caso ciò non dovesse avvenire, verrebbe estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verrebbero devoluti ad un fondo pubblico.
Come si sveglia un conto dormiente
Per svegliare un rapporto dormiente ci sono innumerevoli modalità, tutte volte a mostrare un interesse a riportarlo in attività.
- Inviare alla banca/poste una lettera in cui si esprime la volontà di continuare il rapporto;
- Presentarsi allo sportello;
- Effettuare operazioni sul conto, movimentazioni o comunicazioni: richiedere un carnet di assegni, una copia della documentazione bancaria, un aggiornamento contabile, effettuare un prelievo o un versamento, comunicare il cambio di residenza, …
Se si è titolari di più rapporti dormienti presso lo stesso intermediario, non sarà necessario movimentarli tutti, ma anche solamente uno.
Le operazioni che non consentono di svegliare il rapporto
- l’accredito di un bonifico da parte di terzi (ad esempio quello dello stipendio)
- l’addebito automatico di utenze domiciliate (ad esempio luce o gas)
- ogni tipo di operazione automatica (ad esempio il rid)
- la mancata movimentazione di depositi soggetti, per contratto, a tacito rinnovo (per esempio i certificati di deposito vincolati o i BTP)
I rapporti al portatore
Il soggetto titolare dei rapporti al portatore, non è individuabile con certezza, per cui anche l’invio della raccomandata che dovrebbe informare sull’ingresso nella categoria “dormiente”, non avrebbe molte speranze di raggiungere l’interessato.
Per questo motivo, ogni intermediario è tenuto a predisporre, mensilmente, un avviso contenente i dati dei depositi al portatore divenuti, di volta in volta, dormienti. Resta valido il termine di 180 giorni per scongiurare l’estinzione del rapporto, che decorre dalla data riportata sull’avviso.
Gli assegni circolari
Ogni anno, in data 31 marzo, le banche sono tenute a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’importo degli assegni non riscossi, il cui termine di prescrizione triennale è scaduto al 31 dicembre dell’anno precedente. A quel punto, entro il successivo 31 maggio, gli importi degli assegni che nel frattempo non sono stati rimborsati, finiranno alla CONSAP.
Chi ha emesso l’assegno può domandare alla CONSAP la restituzione dell’importo versato entro i dieci anni dalla data di emissione del titolo.
Come si possono recuperare i soldi
Fino al momento in cui le somme non sono state versate dall’intermediario al Fondo, il titolare può richiederne la restituzione. Una volta restituiti ne viene informata la CONSAP.
Anche nel caso in cui i fondi siano stati già trasferiti, il titolare, i suoi eredi o i suoi delegati, hanno la possibilità di rivendicare le cifre trasferite.
Gli intermediari sono tenuti, prima di trasferire le somme, ad esporre nelle proprie filiali e a pubblicare sul proprio sito, almeno un mese prima del trasferimento, l’elenco dei rapporti destinati a divenire “dormienti”.
Anche dopo questa data, i titolari o i loro delegati avranno dieci anni di tempo per rivendicare direttamente alla CONSAP le somme trasferite.
Di fatto, il titolare del rapporto dormiente, o chi per lui (eredi, ma anche delegati) può sempre chiedere di rientrare in possesso dei propri soldi, prima che siano passati vent’anni dall’ultima attività sul rapporto. O anche dopo, ma solo in casi eccezionali.
Quanto valgono i vecchi libretti?
La stampa va a nozze con le notizie di leggendari ritrovamenti di vecchi libretti, e delle ingenti ricchezze che attendono i fortunati eredi di tali fortune. Peccato che, mentre è facile reperire anche on line articoli su questi ritrovamenti, non si trovano invece mai articoli sulla loro effettiva riscossione.
Se il saldo sul libretto ritrovato dovesse essere di poche lire, non bisognerebbe creare la falsa aspettativa che, magicamente, si siano trasformate, grazie agli interessi maturati negli anni, in centinaia di migliaia di euro.
Qualora, al cambio, il saldo non dovesse raggiungere le attuali 100 euro, il libretto non rientrerebbe neppure nella categoria dei “dormienti”, piuttosto degli “estinti”. Un dormiente può essere svegliato, un estinto purtroppo no.
Secondo non pochi pronunciamenti di giurisprudenza, inclusa la Corte di Cassazione, le somme giacenti sui libretti e conti correnti, sono prescritte se non richieste entro dieci anni dalla data dell’ultima annotazione (e comunque dopo gli ulteriori dieci anni di tempo concessi dal momento in cui passano alla CONSAP). Da segnalare come l’Arbitro Bancario Finanziario sia di diverso avviso e consideri la somma prescritta dopo dieci anni dalla richiesta di prelevamento da parte del cliente. Data la somma in gioco, però, nemmeno ci pare opportuno adoperarsi presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
Arbitro Bancario Finanziario
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) costituisce un’alternativa al giudice ordinario, nella risoluzione delle controversie tra intermediari finanziari e loro clienti. Corrisponde all’inglese ADR, Alternative Dispute Resolution.
A differenza delle decisioni di un giudice ordinario, le decisioni dell’ABF non sono vincolanti, ma viene data ampia pubblicità alla situazione di un intermediario che non le rispetta, e viene mantenuta pubblica per un periodo di 5 anni. Il cliente può comunque decidere, dopo che si è espresso l’Arbitro Bancario, di ricorrere a un giudice ordinario.
Se avete dubbi sull’argomento e volete il parere di un avvocato prima di intraprendere qualsiasi azione, non esitate a contattare i nostri legali del Dipartimento di Diritto Amministrativo e del Dipartimento di Diritto Societario e Commerciale.
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