Ultimo aggiornamento 11 Lug 2025
Recupero crediti internazionale: come fare
- Cos’è il recupero crediti internazionale?
- Come procedere al recupero crediti internazionale
- Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
- Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
- Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conto corrente bancario
- Procedimento europeo per le controversie di modesta entità
- La scelta del Tribunale
- La legge applicabile sul recupero crediti
- Mediazione
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FAQ – Recupero Crediti internazionale
- Quali sono le opzioni per recuperare un credito da un cliente all’estero?
- È possibile evitare una causa per recuperare un credito internazionale?
- Come funziona l’ingiunzione di pagamento europea?
- Serve un avvocato nel paese del debitore?
- Quanto tempo richiede un recupero crediti internazionale?
- Quali documenti servono per avviare il recupero?
- Cosa cambia con la Riforma Cartabia per il recupero crediti?
- La mediazione è obbligatoria nei casi di recupero crediti?
Recupero crediti internazionale: novità legislative, strategie e strumenti legali per imprese e professionisti.
In un mondo sempre più globalizzato, le aziende si trovano spesso a gestire clienti e fornitori all’estero e transazioni transfrontaliere.
Ma cosa succede quando un cliente internazionale non paga?
Il recupero crediti internazionale può sembrare complesso, ma con la giusta strategia e il supporto legale adeguato, è possibile ottenere risultati concreti in tempi ragionevoli.
Chi ha l’abitudine di effettuare compravendite con referenti che hanno sede in paesi stranieri, dovrebbe tutelarsi già in fase di stipula di contratto indicando chiaramente il tribunale competente a giudicare, in caso di insolvenza o controversia, la legge applicabile al rapporto contrattuale ed eventuali clausole arbitrali.
Il discorso vale sia per italiani che aspettano di ricevere soldi da stranieri, che per stranieri che attendono di ricevere soldi da italiani: per recuperare più facilmente crediti all’estero l’arma migliore è la prevenzione, ossia presumere ad esempio che l’acquirente potrebbe non pagare e tutelarsi di conseguenza.
Analizziamo le principali procedure, le novità normative più rilevanti e le migliori pratiche per tutelare il proprio credito oltreconfine.
Cos’è il recupero crediti internazionale?
Il recupero crediti internazionale è l’insieme di attività legali e stragiudiziali volte a ottenere il pagamento di somme dovute da un debitore con sede in un altro Stato.
Si distingue dal recupero nazionale per la maggiore complessità: normative diverse, barriere linguistiche, costi più elevati e tempi più lunghi.
Tuttavia, esistono strumenti giuridici europei e internazionali che consentono una tutela efficace, anche senza dover avviare un processo nel paese del debitore.
Come procedere al recupero crediti internazionale
Per procedere al recupero crediti internazionale si può optare per tre metodi diversi, che dipendono dalle circostanze del caso concreto:
- Arbitrato commerciale internazionale
- Recupero crediti internazionale in via stragiudiziale
- Recupero crediti internazionale in via giudiziale
Arbitrato commerciale internazionale
L’arbitrato commerciale internazionale viene considerato la strada più veloce per tutelarsi in caso si facciano affari con terzi residenti all’estero, e nello specifico in paesi non europei.
Come detto, per tutelarsi, molte aziende stabiliscono già nel contratto quale sia il tribunale competente a giudicare il caso nell’eventualità di una controversia, la legge applicabile al rapporto contrattuale ed eventuali clausole arbitrali.
Se viene predisposta un’opportuna clausola arbitrale, il creditore che non è stato pagato potrà ricorrere all’arbitrato per chiedere quanto gli spetta.
Il lodo rituale, che pone fine all’arbitrato, ha la stessa efficacia di una sentenza.
L’arbitrato tutela anche in quei casi in cui l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali sul reciproco riconoscimento delle sentenze.
L’efficacia del lodo arbitrale è garantita dal rispetto della Convenzione di New York del 1958, che ha visto circa 200 Paesi impegnarsi a riconoscere la validità dei lodi e a dar loro esecuzione in una situazione di reciprocità.
Come funziona il recupero crediti tramite l’arbitrato internazionale
La procedura dipende dall’organismo prescelto, ma in generale prevede:
- Il creditore presenta un’istanza
- Si forma l’organo decidente (arbitro unico o collegio di tre arbitri)
- Viene redattoun calendario per il deposito di memorie e udienze
- La procedura termina con un Lodo Arbitrale
- Si presenta il Lodo Arbitrale agli ordinamenti giuridici coinvolti, e se ne chiede l’esecuzione.
Recupero crediti internazionale in via stragiudiziale
Arbitrato a parte, per effettuare un recupero crediti internazionale esiste la possibilità, prima di pensare ad un’azione legale, di tentare di recuperare quanto spettante tramite un’azione stragiudiziale.
Il debitore ha il tempo di pagare quanto dovuto in modo spontaneo o si possono raggiungere con lui accordi transattivi che portino a un pagamento anche rateale, concordando un piano di rientro.
Tra l’altro, le procedure di recupero crediti internazionale stragiudiziali, permettono di mantenere buoni rapporti con il cliente insolvente, ai fini di eventuali collaborazioni future.
Come funziona il recupero crediti internazionale in via stragiudiziale
- La procedura di recupero crediti internazionale in via stragiudiziale inizia con l’invio di una lettera di diffida al debitore estero, redatta da un avvocato
- Se il debitore accetta di pagare entro un determinato termine, ci si accorda sulle modalità
- Se il debitore oppone un rifiuto, se contesta la fattura, o se non risponde, l’unica alternativa per recuperare i crediti è quella di intraprendere un’azione giudiziaria.
Recupero crediti internazionale in via giudiziale
Se si decide di procedere con il recupero crediti internazionale in via giudiziale le strade da seguire sono diverse.
Le discriminanti per decidere l’azione da intraprendere saranno il tipo di contratto, l’importo del credito, il paese del debitore, la sede del giudice chiamato a decidere, oltre che la legge applicabile.
Il primo passo è informarsi sulla legge e sugli usi commerciali in vigore nel paese del debitore.
Successivamente andrebbe fatto un controllo patrimoniale per valutare la sua solvibilità, nel caso in cui il Tribunale dovesse agire forzatamente sui beni tramite ingiunzione.
È importante capire se in quel caso il debitore potrebbe comunque far fronte al debito.
Come funziona il recupero crediti internazionale in via giudiziale
Il recupero crediti internazionale in via giudiziale cambia in base alla procedura che si sceglie di seguire:
Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
In Europa vige dal 2006 il regolamento CE n. 1896/2006 in virtù del quale, la parte richiedente, può ottenere un ordine di pagamento valido ed esecutivo in tutti i paesi europei (tranne che in Danimarca).
Conosciuto come “Procedimento Europeo d’ingiunzione di pagamento”, il provvedimento potrà essere emesso da un qualsiasi tribunale europeo.
La sua utilità è quella di ridurre tempi e costi delle “controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati”.
L’ingiunzione non necessita di contraddittorio con la controparte per essere operativa.
Il debitore ha tuttavia 30 giorni di tempo, a far data dalla notifica del provvedimento, per presentare opposizione.
Il giudice preposto è quello dello stato membro d’origine mentre l’ingiunzione di pagamento europea potrà essere riconosciuta ed eseguita negli altri stati membri (non serve un’ulteriore dichiarazione di esecutività) e non ci si potrà opporre al suo riconoscimento.
Da segnalare, infine, che il regolamento europeo non prevede ipotesi al ricorrere delle quali possa essere concessa l’esecuzione provvisoria del decreto (possibilità prevista invece dalle norme di procedura italiane).
Il giudice può pronunciare l’ingiunzione di pagamento europea solo nel caso in cui si tratti di un credito liquido ed esigibile.
Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, espressione del Regolamento CE 805/2004 del 21 aprile 2004, consente la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici tra gli stati membri dell’Unione Europea senza passare da ulteriori procedimenti di riconoscimento ed esecuzione negli stati di destinazione.
Ciò è possibile solo se i crediti non siano stati contestati.
Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conto corrente bancario
La Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conto corrente bancario, in attuazione del Regolamento CE n. 655/2014 del 15 maggio 2014, mira a facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
La procedura può essere avviata in anticipo rispetto al procedimento giudiziario contro il debitore, ma solo in presenza di prove concrete a supporto dell’urgenza dell’atto.
Soprattutto viene messa in atto nel caso in cui sia compromessa la riscossione del credito (c.d. periculum in mora).
Il debitore non viene informato dell’avvio della procedura poiché l’idea è quella di sorprenderlo prima che riesca a far sparire le somme dal suo conto corrente.
Procedimento europeo per le controversie di modesta entità
Il Procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere applicato nelle controversie il cui valore non superi l’importo di 5000 €.
Il Regolamento di riferimento è il CE 861/2007 dell’11 luglio 2007, successivamente modificato.
La sentenza che conclude il procedimento è riconosciuta ed esecutiva negli altri paesi dell’UE e non è opponibile, salvo rare eccezioni.
La scelta del Tribunale
Ogni sistema giuridico, funziona a modo suo e la prospettiva cambia in base a dove ci si trova. Alcuni sistemi legali tendono a tutelare il creditore, vedi i Paesi Bassi, mentre in altre realtà viene maggiormente tutelato il debitore, vedi la Germania.
In generale, tra i paesi UE e tra i paesi UE e paesi c.d. EFTA (Danimarca, Svizzera, Islanda e Norvegia) è applicabile il Regolamento 1215/2012 del 12 dicembre 2012, che disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea e che, ai sensi della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in vigore tra UE e i paesi EFTA, agevola la circolazione ed il riconoscimento delle sentenze straniere tra gli stati membri.
La legge applicabile sul recupero crediti
L’Italia è tra i firmatari della Convenzione dell’Aia del 15 giugno 1955, la legge applicabile alla vendita internazionale delle merci, che prevede che i contratti siano “disciplinati dalla legge scelta dalle parti, lo spirito generale dell’accordo e le circostanze del caso”.
L’Unione Europea si è dotata nell’arco del tempo di diverse norme per regolamentare la legge applicabile ai contratti “con elementi di internazionalità”.
Nel 1980 la Convenzione di Roma ha stabilito regole standard sui conflitti in materia. Più recentemente l’Italia ha aderito al Regolamento denominato “Roma I” sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sempre in rispetto alle direttive europee (in questo caso si trattava di applicare il regolamento n. 593/2008).
Ciò si traduce che, in caso di conflitti in materia di obbligazioni contrattuali, le parti in causa possano accordarsi sulla legge applicabile al contratto, e indicare la corte che sarà competente per le controversie.
A indurre il parlamento europeo a dotarsi di una legge specifica sono state le lunghe attese spesso registrate per i pagamenti, sia da parte delle pubbliche amministrazioni che dai privati.
Novità introdotte dalla Riforma Cartabia (in vigore da marzo 2023) e Correttivo 2024
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), ulteriormente integrata con il Correttivo Cartabia (D.Lgs. 164/2024), ha semplificato molte fasi del processo civile, con impatto diretto sul recupero crediti:
- È stato eliminato l’obbligo della formula esecutiva per i titoli esecutivi, rendendo più rapida l’esecuzione.
- Le fatture elettroniche possono essere utilizzate direttamente come prova scritta per l’ingiunzione di pagamento.
- Sono stati potenziati gli strumenti digitali: oggi la maggior parte delle procedure può avvenire online, riducendo tempi e costi.
Queste modifiche rendono più agevole avviare un’azione legale di recupero, specialmente per crediti certi e documentati in ambito commerciale.
Mediazione
Prima ancora di quantificare la giusta attesa per essere pagati, nel 2008 (direttiva 2008/52/CE) gli stati membri avevano puntato ad incoraggiare il ricorso alla mediazione, o ad altri mezzi di risoluzione alternativa al giudizio, nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.
Per l’Italia l’attuazione è stata data dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.
La mediazione può essere applicata a tutte le transazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che di mezzo ci siano imprese pubbliche, imprese private o amministrazioni pubbliche.
In Italia la Direttiva europea 2011/7 / UE è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012.
Apparentemente l’intenzione era quella di rispettare la volontà dell’Europa introducendo regole ancora più rigide di quanto richiesto.
La direttiva europea chiede che ogni debitore paghi entro i 30 giorni successivi dalla data di ricezione della fattura.
Al creditore viene data la possibilità di richiedere gli interessi su quanto non corrisposto, anche senza aver preventivamente sollecitato il pagamento, a partire dal trentunesimo giorno.
Sul tasso d’interesse da applicare ci si basa sugli accordi presi al momento della stipula del contratto oppure, se non presente una specifica in tal senso, viene applicato il tasso della Banca Centrale Europea, aumentato di almeno 8 punti percentuali.
Decreto Legislativo 216/2024: nuove regole sulla mediazione (in vigore da gennaio 2025)
La mediazione civile è stata implementata dal D.Lgs. 216/2024 ha previsto:
- La possibilità di svolgere gli incontri di mediazione interamente in via telematica, anche con controparti estere.
- La non sospensione dei termini processuali per la mediazione nel periodo feriale.
Questo rende la mediazione più flessibile e adattabile anche a contesti internazionali, aumentando le possibilità di soluzione bonaria delle controversie in tempi rapidi.
In conclusione, per un’azienda ricevere quanto gli spetta è fondamentale per sopravvivere e per crescere, per questo è bene sapere che, in mancanza di risposte chiare da parte di debitori che si trovano all’estero, si può contare sul supporto di professionisti in grado di recuperare al più presto le somme attese.
Un’impresa su quattro chiude a causa dei ritardi nei pagamenti.
La sistematica violazione delle norme in materia ha causato un richiamo ufficiale all’Italia.
Il recupero di un credito con un debitore che si trova in un altro paese, può andare agevolmente a buon fine se ci si affida a specialisti con esperienza nel settore.
Gli avvocati del Dipartimento di Contenzioso dello Studio legale internazionale Boccadutri hanno le competenze professionali e linguistiche per aiutarvi a recuperare quanto vi spetta. Non esitate a contattarci.
Tabella comparativa: Arbitrato vs Giudizio vs Mediazione
| Caratteristica | Arbitrato Internazionale | Giudizio Ordinario | Mediazione (anche online) |
| Durata media | 6–18 mesi | 1–3 anni (variabile) | 1–3 mesi |
| Costi | Elevati (arbitri, sedi, spese legali) | Variabili (onorari, tasse, traduzioni) | Contenuti (specialmente in fase stragiudiziale) |
| Flessibilità procedurale | Alta (le parti definiscono regole e sede) | Bassa (rigida procedura processuale) | Alta (tempi e modalità gestibili dalle parti) |
| Pubblicità della procedura | Riservata | Pubblica | Riservata |
| Efficacia internazionale | Alta: riconoscimento grazie alla Convenzione di New York | Dipende dagli accordi bilaterali o Reg. Bruxelles I-bis | Nessuna esecuzione automatica, ma favorisce accordi duraturi |
| Esecutività della decisione | Il lodo è titolo esecutivo | La sentenza è esecutiva (spesso previa traduzione e exequatur) | Nessuna decisione vincolante automatica |
| Applicabile a | Contratti con clausola arbitrale | Tutte le controversie giudicabili | Crediti liquidi, controversie civili e commerciali |
| Ideale per | Affari con controparti extra-UE o grandi somme | Debitori UE, cause complesse o contestate | Tentativi rapidi di soluzione o accordi transattivi |
FAQ – Recupero Crediti internazionale
Quali sono le opzioni per recuperare un credito da un cliente all’estero?
Dipende dalla sede del debitore. In ambito UE è spesso possibile utilizzare l’ingiunzione di pagamento europea. In alternativa, si può procedere con un’azione legale nel Paese del debitore o valutare strumenti alternativi come mediazione o arbitrato internazionale.
È possibile evitare una causa per recuperare un credito internazionale?
Sì. Strumenti alternativi come la mediazione (oggi anche online, grazie al D.Lgs. 216/2024) permettono spesso di ottenere il pagamento senza arrivare al contenzioso. In molti casi, sono più rapidi ed economici.
Come funziona l’ingiunzione di pagamento europea?
È una procedura semplificata valida tra Paesi UE (tranne la Danimarca), pensata per crediti non contestati. Il creditore presenta una domanda in un unico modulo e, se approvata, ottiene un titolo esecutivo valido in tutti gli Stati membri.
Serve un avvocato nel paese del debitore?
Se si opta per l’ingiunzione europea o per strumenti stragiudiziali (come la mediazione), no. Se invece si intende procedere con un’esecuzione forzata o una causa locale, è necessario rivolgersi a un legale nel Paese del debitore o affidarsi a uno studio legale internazionale con una rete locale.
Quanto tempo richiede un recupero crediti internazionale?
I tempi variano molto. Una mediazione online può concludersi in poche settimane. Una causa può durare da 6 mesi a 2 anni, a seconda della giurisdizione. La nuova riforma processuale in Italia punta a ridurre i tempi, specialmente per crediti documentati.
Quali documenti servono per avviare il recupero?
Fatture non pagate, contratto, eventuali solleciti scritti, prova di consegna/fornitura del servizio. Dal 2023 le fatture elettroniche possono essere direttamente utilizzate come prova scritta per l’ingiunzione in Italia.
Cosa cambia con la Riforma Cartabia per il recupero crediti?
La riforma ha introdotto procedure più snelle: non è più necessaria la formula esecutiva, le fatture elettroniche hanno più valore probatorio e si rafforzano le modalità digitali. Il tutto rende più veloce l’avvio di azioni esecutive.
La mediazione è obbligatoria nei casi di recupero crediti?
Non sempre, ma in Italia può esserlo in alcuni casi (es. contratti bancari, locazioni). Anche quando non obbligatoria, è sempre consigliabile, specie dopo il D.Lgs. 216/2024, che l’ha resa più efficace, anche nei rapporti con l’estero.
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