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Guida ai trasferimenti intra-societari

Ultimo aggiornamento 25 Giu 2021

22 Nov 2018 - Diritto Dell’Immigrazione - Min Read 4 min
Guida ai trasferimenti intra-societari

Come orientarsi nei trasferimenti intra-societari dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 253/2016 che ha cambiato le condizioni di ingresso, e soggiorno dei dirigenti, dei lavoratori specializzati e dei lavoratori in formazione di Paesi extra UE i nell’ambito di trasferimenti intra-societari.

In attuazione della direttiva 2014/66/UE che regolarizza, nell’ambito dei  trasferimenti intra-societari, le modalità d’ingresso (e conseguente soggiorno) di lavoratori con ruoli dirigenziali, o con particolari specializzazioni, o ancora di lavoratori da formare, provenienti da Paesi extra UE, l’Italia ha risposto con il Decreto Legislativo n. 253/2016.

Dal febbraio 2018, la procedura che consente l’ingresso nel nostro paese di lavoratori qualificati, provenienti da società transnazionali con sedi in paesi terzi a quelli dell’Unione Europea, è più semplice e rapida.

Il decreto 253/2016 ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. 286, testo unico sull’immigrazione, risalente al 1998. Punto cruciale della nuova normativa sono i neonati articoli 27 quinquies e sexies che introducono una nuova ipotesi di ingresso al di là delle quote annuali, abolendo ogni tipo di limitazione numerica.

Il trasferimento intra-societario

​Si parla di trasferimento intra-societario quando uno straniero, contrattualizzato da almeno tre mesi in un’azienda che ha sede in un Paese extra UE, viene spostato temporaneamente in un’altra azienda che ha sede in Italia, riconducibile alla stessa impresa (identica società o stesso gruppo industriale, come specificato nell’articolo 2359 del codice civile).

È trasferimento intra-societario anche nel caso in cui il trasferimento del lavoratore extra UE avvenga in seno a paesi europei diversi.
Il soggetto in questione avrà già ottenuto altrove un permesso di soggiorno ICT (intra-corporate transfer), tale documento, ritenuto valido anche in Italia, (articolo 27 sexies Testo Unico Immigrazione), lo autorizza a soggiornare e a lavorare nel territorio italiano.

In questa ipotesi, definita mobilità di breve durata, non è necessario che l’azienda ospitante in Italia richieda il nulla osta, ma soltanto nel caso in cui il lavoratore venga impiegato per un periodo non superiore a novanta giorni, da distribuire in un arco temporale di 180 giorni (circolare n. 521 del 9.2.2017).

Dopo 90 giorni la mobilità viene considerata di lunga durata e necessita di nulla osta, anche se il lavoratore viene esentato dalla presentazione del visto d’ingresso.

Resta l’obbligo per il lavoratore di dichiarare la propria presenza al questore entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.

Soggetti coinvolti 

​A spiegare nel dettaglio a chi è destinata la normativa è la circolare n. 521 del 9 febbraio 2017, a firma dei ministeri dell’Interno e del Lavoro e Politiche Sociali, che sottolinea come, per poter usufruire del permesso di trasferimento intra-societario, per soggiorni lavorativi superiori a tre mesi, bisogna ricoprire ruoli qualificati in seno all’azienda, ossia:

  • dirigenti, ossia lavoratori aventi ruoli di alta professionalità, con “autonomia decisionale, responsabilità, poteri di coordinamento”;
  • lavoratori specializzati, ossia persone con “conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività”;
  • lavoratori in formazione, ossia laureati che trovano spazio in azienda per approfondire le materie di studio e acquisire tecniche d’impresa.

Sono esclusi i ricercatori e i lavoratori distaccati, i lavoratori autonomi, chi svolge lavoro somministrato, gli studenti a tempo pieno o i tirocinanti il cui soggiorno è di breve durata e rientra nel percorso di studi.

​Il trasferimento intra-societario può avere una durata massima di  tre anni, nel caso di dirigenti e di lavoratori specializzati, e di un anno per  i lavoratori in formazione.  Dopo tre mesi dalla fine del soggiorno in Italia è possibile presentare una nuova richiesta di ingresso alle stesse condizioni.

​Presentazione della domanda

La domanda va presentata dal datore di lavoro, che deve richiedere il nulla osta al trasferimento, nella città o nella provincia in cui si trova l’azienda in cui verrà impiegato il lavoratore, presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, attivo in ogni Prefettura.

Da parte sua, lo Sportello Unico per l’immigrazione, dovrà fare le opportune verifiche e comunicarne l’esito, entro quarantacinque giorni, in modo da consentire di completare la pratica ove mancassero documenti. Se viene accolta la richiesta viene comunicato l’esito agli uffici consolari che, a quel punto, sono tenuti a rilasciare il visto.

Dal momento in cui viene emesso, il nulla osta ha una validità non superiore ai sei mesi.

La domanda di nulla osta può essere sostituita da una comunicazione telematica se esiste un protocollo d’intesa tra l’azienda destinata a ospitare i lavoratori e il Ministero dell’Interno.

Il lavoratore può attendere risposta già nel territorio in cui soggiornerà se ha già ottenuto il permesso di ingresso in un altro Stato membro.

​Una volta accettata la sua destinazione e una volta giunto in Italia, il lavoratore avrà otto giorni di tempo per comunicare la propria presenza allo Sportello Unico per l’immigrazione della città che ha rilasciato il nulla osta.
In Prefettura riceverà il mod. 209, necessario per il ritiro del “Permesso di soggiorno ICT” (Intra-Corporate Transfer).

Il permesso sarà valido finché non si sarà esaurita l’esperienza lavorativa e potrà essere rinnovato contestualmente ad essa. Avrà ovviamente gli stessi limiti temporali.

​I diritti del lavoratore trasferito

Chi giunge in Italia tramite trasferimento intra-societario, gode degli stessi diritti dei lavoratori italiani. Potrà aderire ad associazioni sindacali, o ad associazioni di categoria, e potrà avere accesso a beni e servizi. Non potrà tuttavia avere accesso ad un’abitazione e non potrà usufruire dei servizi forniti dai centri per l’impiego.

I congiunti del lavoratore potranno usufruire di un permesso di soggiorno per “motivi familiari” durante tutto il periodo del suo soggiorno, come previsto dall’art. 29 del Testo Unico Immigrazione.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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