Guida all’estradizione
L’estradizione è un istituto attinente alla cooperazione internazionale. Attraverso questo istituto, infatti, uno Stato consegna (estradizione passiva) un soggetto presente sul suo territorio ad un altro Stato che ne ha fatto richiesta (estradizione attiva), al fine di dare esecuzione ad una pena detentiva (estradizione esecutiva) o ad un processo (estradizione processuale).
Il soggetto, se estradato, verrà sottoposto a giudizio (estradizione processuale) o all’esecuzione di una pena, eventualmente già comminata in modo irrevocabile (estradizione esecutiva) nello Stato che chiede l’estradizione.
A regolare l’estradizione sono i trattati bilaterali, tra i paesi coinvolti e le norme di diritto internazionale.
Si tratta di convenzioni mirate ad uniformare le leggi sulla materia.
Non mancano delle clausole estradizionali anche in altri accordi internazionali multilaterali, il cui scopo, essenzialmente, è quello di prevenire e punire i crimini particolarmente gravi (genocidio, terrorismo e altri crimini penali internazionali) basandosi sul principio aut dedere aut iudicare (o sottoporre a giudizio o estradare).
L’estradizione passiva sim uniforma al principio della doppia incriminazione, ovvero, il fatto contestato all’estradando deve costituire reato per la legge penale, sia dello Stato richiedente, che di quello concedente.
La pena prevista è irrilevante, a meno che non ci si trovi a sanzioni estreme quali la pena di morte.
Tale eventualità costituirebbe un’importante discriminante per negare l’estradizione.
Nel nostro Ordinamento l’estradizione è disciplinata dal Codice di procedura penale (articoli 697 e ss. c.p.p.) e dalle convenzioni internazionali.
Estradizione attiva o passiva
Per l’estradizione può essere passiva o attiva, a seconda che venga la richiesta sia avanzata da uno Stato estero o dall’Italia.
L’estradizione è attiva, come detto, se a richiederla è lo Stato italiano, mentre l’estradizione per l’estero, o passiva, si ha quando lo Stato italiano è chiamato a concederla ad uno Stato estero richiedente.
Estradizione attiva
A dare avvio all’estradizione attiva è il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello in cui è stata pronunciata la condanna o in cui si sta procedendo per il reato.
Il Ministero della Giustizia riceve la domanda, supportata dalla documentazione a sostegno e la inoltra alle autorità straniere competenti del paese in cui si trova la persona da estradare.
Spetta al Ministro della giustizia decidere se accettare eventuali condizioni che lo Stato estero impone per concedere l’estradizione.
Tali condizioni non dovranno essere in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
Estradizione passiva
Il procedimento di estradizione passiva si compone di una fase giurisdizionale e di una fase prettamente amministrativa.
Lo Stato estero, a conoscenza della presenza del soggetto da estradare sul suolo italiano, fa domanda di estradizione al Ministro della Giustizia.
Il Ministro, che ha la facoltà di respingere immediatamente la domanda, una volta verificate che ci siano le condizioni per l’estradizione, trasmette la domanda e gli atti allegati al procuratore generale presso la Corte d’appello competente territorialmente (procedura giurisdizionale).
L’articolo 701 del codice di procedura penale prevede che sia la Corte d’appello, nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene, a doversi pronunziare sull’opportunità di concedere l’estradizione di un imputato o di un condannato all’estero.
In alternativa, tale responsabilità spetta o alla Corte d’appello che ha ordinato l’arresto provvisorio o alla Corte d’appello che tale arresto ha convalidato, o ancora, come ultima ipotesi, alla Corte d’appello di Roma.
Il procuratore generale ha tre mesi di tempo, una volta ricevuti gli atti, per effettuare le dovute verifiche e presentare la requisitoria.
Preso atto della decisione del procuratore, entro dieci giorni, si possono presentare memorie a supporto della propria posizione.
Spetta poi alla Corte d’appello, dopo aver raccolto le informazioni e dopo aver sentito pubblico ministero, il difensore ma anche, se opportuno, l’estradando e un rappresentante dello Stato richiedente. La sentenza è ricorribile in Cassazione.
L’estradando deve essere interpellato, in ogni caso, per dare o meno il suo consenso all’estradizione.
Se ci si pronunzia a favore dell’estradizione, il soggetto viene sottoposto a misure cautelari, se l’estradizione è negata, vengono revocate eventuali misure cautelari già applicate.
Terminata la fase giurisdizionale, si apre quella amministrativa. Infatti, entro 45 giorni dalla ricezione della sentenza di estradizione, il Ministro della Giustizia deve esprimersi a favore o contro la decisione della Corte. Trascorsi i 45 giorni senza che si pronunzi, l’estradando verrà comunque liberato.
Il Ministro ha la facoltà di respingere la domanda di estradizione anche di fronte a una sentenza favorevole o innanzi l’eventuale disponibilità dell’estradando.
Lo Stato richiedente dovrà concordare i termini della consegna dell’estradando con il ministero, entro un termine (15 giorni).
Anche in questo caso, se entro il termine stabilito lo Stato richiedente non prende in consegna l’estradando, l’interessato viene liberato, avendo perso di efficacia il provvedimento di concessione dell’estradizione.
Quando va negata l’estradizione
Perché si possa procedere con l’estradizione devono essere rispettati alcuni importanti criteri:
- la sentenza per la quale si richiede l’estradizione non deve essere in antitesi con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano;
- il reato per il quale si richiede l’estradizione deve garantire una detenzione in linea col principio del rispetto dei diritti fondamentali;
- non deve trattarsi di reati politici;
- non deve essere prevista la pena di morte;
- deve essere stata pronunciata all’estero, nei confronti dell’estradando, una sentenza irrevocabile di condanna o devono sussistere gravi indizi di colpevolezza;
- la richiesta non deve sovrapporsi ad un procedimento penale in corso, o ad una condanna pronunziata, nello Stato italiano (principio del ne bis in idem: non due volte per la medesima cosa).
Se c’è motivo di credere che una volta estradato, il soggetto verrà discriminato per razza, sesso o religione o sottoposto ad atti persecutori l’estradizione non può essere concessa.
Il trattato con gli Stati Uniti prevede che l’estradizione non sia concessa se il reato è prescritto nello stato richiedente.
Avendo tempi differenti di prescrizione si vuole in tal modo tutelare l’imputato ma anche evitare che ci si possa rifugiare nello Stato con la prescrizione più breve.
Il mandato di arresto europeo
Il mandato di arresto europeo (M.A.E.) è una forma speciale e semplificata di estradizione. Viene disciplinato dalla legge 69/2005 e dalla “Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali”.
È applicabile soltanto agli Stati membri della Comunità Europea.
L’estradando deve essere consegnato allo Stato estero sulla base di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di una sentenza di condanna a pena detentiva, emessa dall’autorità giudiziaria.
L’autorità italiana deve soltanto accertare la validità dei presupposti del mandato, prima di procedere alla consegna dell’imputato.
La regola dei quaranta giorni
Secondo l’articolo 16, comma 4, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in vigore dal 1963 in Italia, la durata dell’arresto ai fini dell’estradizione non potrà superare i 40 giorni.
Quando far partire il conteggio dei 40 giorni è stato oggetto di discussione, perché la norma italiana e quella europea non erano allineate.
L’articolo 715 del codice di procedura penale prevede infatti che il termine dei 40 giorni decorra dal momento della comunicazione del provvedimento alla parte richiedente, la Convenzione europea di estradizione, invece, indica che i 40 giorni siano calcolati dal momento dell’arresto.
A dirimere la questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 9092/13 depositata il 25 febbraio 2013.
La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che la domanda, corredata da documenti che la giustifichino, deve essere presentata, da parte dello Stato estero, per la consegna dello straniero arrestato in Italia, presso il Ministero della Giustizia italiano entro 40 giorni dall’arresto stesso e non da quello della comunicazione allo Stato richiedente.
Trascorsi i 40 giorni, in mancanza dell’opportuna domanda di estradizione, e dei relativi documenti che la motivano, l’estradando dovrà essere rimesso in libertà. In questo caso, i trattati internazionali prevalgono sulle norme interne.
Lo Studio legale Boccadutri è specializzato in Diritto Penale Transfrontaliero e mette la propria esperienza a disposizione di chiunque abbia bisogno di un supporto in Italia.
Per contattare i nostri avvocati richiedete una consulenza legale.
Compila il modulo per richiedere una consulenza legale. I nostri esperti valuteranno il tuo caso e ti suggeriranno la soluzione migliore.
Salve. Vorrei sapere quanto tempo ci vuole per mettere al corrente una persona per la quale è stata richiesta l’estradizione. O meglio, come puo’ una persona capire se per lei è stata richiesta l’estradizione? Esiste un modo per scoprirlo? Magari richiedendo un particolare certificato? Attendo una vostra cortese risposta.
Grazie. Un cordiale saluto. Dott.ssa Marina Adele Aureli
Gent.ma Dott.ssa Marina Adele Aureli la ringraziamo per averci commentato, le invieremo maggiori informazioni sul caso tramite e-mail.
Cordiali Saluti
Avv. Calogero Boccadutri