Il divorzio diventa “istantaneo” dopo la riforma Cartabia
La sentenza numero 28727/2023, datata 16 ottobre 2023, della Corte di Cassazione ha chiarito le implicazioni della Riforma Cartabia in materia di separazione e divorzio ed ha delineato il nuovo istituto del “divorzio istantaneo”.
È stata la prima volta che la Cassazione ha avuto modo di esprimersi sull’applicazione della riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio 2023.
In particolare, ha chiarito come sia possibile accorpare separazione e divorzio in un unico atto anche nel caso in cui i coniugi siano concordi (separazione e divorzio consensuale).
Separazione e divorzio restano due entità a sé stanti, ma una volta ottenuta la separazione, in presenza di accordi già raggiunti sul divorzio, la sentenza che certifica la separazione precederà quella del divorzio, senza la necessità di depositare nuove istanze in Tribunale.
La Corte di Cassazione ha modificato l’orientamento giurisprudenziale di merito in base al quale l’accorpamento delle due procedure di separazione e divorzio sia applicabile anche ai procedimenti congiunti, ossia quelli in cui la via scelta dai coniugi è quella della via consensuale per separazione e divorzio.
Contestualmente ha posto fine alla difformità di pronunce, ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis n. 49 del Codice di Procedura Civile.
Come ottenere un divorzio immediato
Le parti possono davvero ottenere subito il divorzio nella fase in cui presentano domanda di separazione, o dovrebbero comunque attendere che venga riconosciuta la separazione?
Anche se tecnicamente sarebbe più corretto parlare di “divorzio automatico”, relativamente alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, sta prendendo campo la definizione di “divorzio istantaneo”, come se depositare contemporaneamente istanza di separazione e divorzio potesse permettere di ottenere nell’immediato il divorzio.
Ovviamente così non è.
Non si tratta di divorziare in una sola udienza, ma di poter presentare contestualmente le due istanze, di separazione e divorzio, affrontando subito tutte le questioni pertinenti, in modo da risparmiare un secondo passaggio in Tribunale.
Occorrerà sempre attendere i canonici 6 mesi, per i casi di separazione consensuale.
Recita la sentenza 28727: “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p. c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, infatti ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, ai sensi dell’art. 3 della legge sul divorzio).
La Corte di Cassazione ha ritenuto “ammissibile il cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di proposizione cumulativa delle stesse domande in via consensuale”.
Per la Cassazione “non si riscontrano ragioni che possano giustificare una disparità di trattamento tra il giudizio contenzioso e quello su istanza congiunta”.
Il dilemma della Riforma Cartabia: cumulabilità di separazione e divorzio
Il problema della cumulabilità, in un simultaneus processus, delle domande di separazione e divorzio aveva già trovato soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, data dall’entrata in vigore il 28 febbraio 2023 (la norma è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente).
Così la Riforma Cartabia: “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse”.
E poi: “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Prima della pronuncia della Corte di Cassazione, favorevole alla cumulabilità, i giudici dei Tribunali italiani, si erano ritrovati ad applicare la nuova norma, di fatto dividendosi tra due diversi orientamenti:
- favorevole all’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio in procedimenti non contenziosi
- contrario all’ammissibilità del cumulo, essendo tale facoltà riservata dalla legge alle sole ipotesi di procedimento contenzioso.
Il rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito di Treviso
La sentenza della Cassazione nasce dalla richiesta d’intervento, c.d. rinvio pregiudiziale, avanzata dal Tribunale di Treviso.
I dubbi riguardavano, nello specifico, la corretta applicazione dell’articolo 473 bis 51 del Codice di procedura civile, che prevede che i coniugi possano presentare congiuntamente domanda di separazione e di divorzio.
La coppia che si era presentata davanti al Tribunale di Treviso aveva chiesto, in forma consensuale, di pronunciare la propria separazione personale e, di conseguenza, di ottenere le disposizioni relative ad affido e collocazione della figlia minorenne e al contributo economico del genitore non collocatario in favore sia della figlia in questione, che del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente.
Insieme alla domanda di separazione avevano chiesto al Tribunale di pronunciare, “decorso il periodo di tempo previsto dall’art. 3 della legge n. 898/1970 e previa il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale”, con ordine all’ufficiale dello Stato civile di annotare la sentenza.
La legge delega n. 206 del 2021 prevede che il giudice di merito possa direttamente sottoporre d’ufficio le decisioni sulle questioni di diritto alla Corte di Cassazione, perché giunga a una risoluzione del quesito.
In questo caso si parla di rinvio pregiudiziale, ed è ad esso che ha fatto ricorso il tribunale di Treviso, quando si è trovato a dover decidere su una questione:
- esclusivamente di diritto;
- nuova, non essendo stata ancora affrontata dalla Corte di Cassazione;
- di particolare importanza;
- con gravi difficoltà interpretative;
- tale da riproporsi in numerose controversie.
La decisione, dunque, è stata rimessa al giudice di legittimità (giudice della Corte di Cassazione) che ha potuto dare il proprio parere sul cumulo di domanda di separazione e divorzio.
Dopo la riforma Cartabia era nato un contraddittorio in seno alla dottrina e alla giurisprudenza, e si è resa necessaria un’interpretazione uniforme.
Chiamato a dare un parere sulla questione, il Tribunale di Treviso, alla luce di tali considerazioni, ha ritenuto opportuno che fosse la Corte di Cassazione a pronunciare il principio di diritto, al fine di evitare la “persistenza di filoni giurisprudenziali di merito discordanti”.
Come sottolineato dalla stessa sentenza della Cassazione “il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema italiana, ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., non si limita ad un mero parere, ma vincola la decisione del giudice di merito, che ha sollevato la questione, e tutti i giudici che interverranno nel medesimo procedimento”.
Come si è arrivati al Divorzio Istantaneo
Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una vera e propria rivoluzione sul tema separazione e divorzio.
La possibilità di accorpare i due procedimenti risponde all’esigenza di concludere al più presto l’iter del divorzio, facendo sì che il tempo impiegato per prendere una decisione in merito alla separazione, basti ad estendere tale decisione al divorzio.
Prima delle riforme il divorzio veniva visto come un lento calvario, che prosciugava le risorse finanziarie e che, dilungandosi, acuiva le tensioni tra coloro che erano destinati a diventare ex coniugi ma che non vedevano mai arrivare l’agognato giorno.
Gli italiani sono gli unici in Europa sottoposti ad un doppio “processo” prima di poter chiudere definitivamente il proprio matrimonio.
Le statistiche ci dicono che la stragrande maggioranza delle coppie separate non si riconciliano; quindi, l’intento della separazione di provare a recuperare un rapporto tra coniugi (destinato comunque a finire) si è rivelato abbastanza fallimentare.
Una conseguenza di cotanta difficoltà a divorziare in tempi brevi è stata quella della nascita di un florido “turismo divorzile”, che ha visto molte coppie recarsi in Romania, Spagna, Francia e Inghilterra, disposte a spendere un una tantum pur di risparmiarsi estenuanti lotte in Tribunale.
Ovviamente la controtendenza degli ultimi anni dell’Italia in tema di divorzio, che l’ha vista proiettata verso una chiusura anticipata del matrimonio, seppur senza rinunciare al periodo di separazione, sta già cambiando le cose.
Lo si era visto con il Divorzio breve, introdotto in Italia dalla legge numero 55 del 6 maggio 2015 che già aveva ridotto i tempi del divorzio da tre anni a sei mesi, in caso di accordo, o ad un anno, senza accordi e prima ancora con la piccola rivoluzione del Divorzio facile, come venne definito il decreto legge n.132 del 12 settembre 2014 (convertito in legge 162) che aveva introdotto la possibilità di far ricorso alla “negoziazione assistita” per divorziare, senza passare dal Tribunale.
Come presentare domanda cumulativa di separazione e divorzio
La domanda deve essere depositata con un ricorso ed entrambi i coniugi devono produrre davanti al giudice i mezzi di prova in loro possesso e i documenti che illustrano la propria condizione patrimoniale, ossia:
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco dei beni di proprietà e di quote societarie;
- estratti conto dei rapporti bancari e finanziari.
Se vengono accertate omissioni o attestazioni false, si rischia la condanna al pagamento delle spese legali e alla corresponsione dei danni all’altro coniuge.
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