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Il Danno da Vacanza Rovinata

26 Nov 2019 - Danni alle persone
Il Danno da Vacanza Rovinata

Sono molte le situazioni che possono compromettere il buon esito di una vacanza, spesso gli effetti sono così gravi che si ripercuotono sulla qualità della vita futura. Non bisogna arrivare a tanto però per chiedere, ed ottenere, un giusto risarcimento per quanto subito, in quanto si è stati vittima da danno da vacanza rovinata.

In vacanza, come in tutte le situazioni, l’imprevisto è dietro l’angolo: un volo che ritarda o che viene cancellato, il bagaglio che non si trova, le meravigliose strutture viste su Internet che nella realtà appaiono tristemente diverse, o ancor peggio danni fisici, danni psicologici come conseguenza di esperienze traumatiche … questo e molto altro possono tradursi in un “danno da vacanza rovinata” e comportare il riconoscimento di un indennizzo.

Quando consultiamo un catalogo in un’agenzia di viaggi o un opuscolo, per noi magari può essere uno spunto per scegliere la vacanza ideale, per il tour operator invece quello che stampa e mette a disposizione del pubblico diventa un vincolo vero e proprio.

Se le informazioni riportate sui dépliant non corrispondono all’offerta reale abbiamo il diritto di essere risarciti.

Il “danno da vacanza rovinata” secondo la legge

Dal 21 giugno 2011 è entrato in vigore in Italia il Codice del Turismo. Il Codice riconosce ai turisti la possibilità di rivendicare il risarcimento del danno morale determinato dalla vacanza rovinata.

Nell’eventualità che, a causare il danno siano stati gli operatori turistici, e quindi il problema sia stato riscontrato nel pacchetto – viaggio acquistato, il cliente potrà risolvere il contratto e rivendicare il risarcimento per il “tempo di vacanza inutilmente trascorso” e/o per “l’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Il viaggio infatti potrebbe essere ad esempio quello di nozze, e quindi un evento unico rovinato per sempre.

Il Codice del Turismo ha introdotto la mediazione per risolvere le controversie sui servizi turistici, da portare avanti tramite avvocato prima di rivolgersi al giudice.

Quali eventi possono essere risarciti?

Perché si possa effettivamente parlare di “danno da vacanza rovinata”, e quindi per poter rivendicare un risarcimento danni, è necessario dimostrare che l’avvenimento negativo sia stato diretta conseguenza di un’inadempienza contrattuale o che si sia trattato di discordanza tra il pacchetto turistico scelto e quello di cui si è invece usufruito.

Questo a causa di servizi mancanti o di strutture diverse, anche se poi alla resa dei conti le incongruenze che i viaggiatori trovano possono essere innumerevoli.

Soprattutto per le mete più lontane, dove ci si affida completamente all’agenzia di viaggi o al tour operator.

Spesso si può scoprire solamente sul posto che la tanto decantata piscina è chiusa per ristrutturazione, o che la stanza è piccola e senza condizionatore, o che i rumori provenienti dalla strada impediscono di dormire …

Ovviamente, più è stata grave la mancanza, maggiore è la possibilità di ottenere un congruo risarcimento.

A prescindere dal mero fastidio che la vacanza rovinata cagiona, spesso per rimediare agli imprevisti si è costretti a mettere mano al portafogli per spese impreviste.

Ciò comporta un evidente danno patrimoniale, facilmente documentabile. Inutile dire che in questi casi bisogna conservare ogni singola ricevuta

Se il volo viene cancellato, se una tappa del viaggio salta, se nelle strutture alberghiere pretendono di aver pagati costi non preventivati al momento della prenotazione, se l’albergo è fatiscente e si deve pagare per una sistemazione diversa, c’è modo di quantificare la spesa e chiedere indietro le cifre sborsate in più.

Ma non solo questi sono i danni, esistono anche quelli “non patrimoniali” che comportano conseguenze fisiche e/o psicologiche, dovute ad una vacanza che non è andata come avrebbe dovuto.

Il risarcimento dovrà compensare entrambi i danni, perché la vacanza viene considerata un diritto e lo stress causato a un viaggiatore può avere un costo per chi di mestiere dovrebbe aiutare i vacanzieri a godersi le proprie ferie.

Il diritto al riposo e alle ferie viene sancito anche dalla Costituzione italiana, che all’articolo 36 recita: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Rimborsare una vacanza rovinata

Sarà affidato alla discrezione del giudice dare un prezzo all’insoddisfazione di chi vede la propria vacanza rovinata, in base alla gravità del danno subito.

Una vacanza rovinata si traduce in danno esistenziale dal momento in cui non si ottengono quel benessere e quella migliore qualità della vita, effetto di una vacanza andata bene.

Si ha diritto a un rimborso:

  • Se la struttura in cui si giunge è diversa da quella reclamizzata.
  • Se si viene proiettati in una realtà stressante, in cui le cose non funzionano come dovrebbero.
  • Se non si ha immediatamente a disposizione il proprio bagaglio a causa di un ritardo, di uno smarrimento o di un danneggiamento.
  • Se il mezzo di trasporto non ci accoglie per colpa di un ritardo, di una cancellazione o di overbooking.

Il reclamo va presentato il più tempestivamente possibile a chi ha organizzato il viaggio.

Andranno indicati tutti gli imprevisti subiti, per i quali si chiede un risarcimento e le spese impreviste per cui si chiede un rimborso.

Al reclamo va allegata tutta la possibile documentazione che prova il disagio: foto, scontrini, biglietti, email … ).

La velocità della presentazione comporta la velocità nel rimborso, ma per legge si hanno tre anni di tempo per presentarlo, oppure due in caso di “difetti di conformità” o di richiesta di riduzione prezzo come conseguenza a disservizi (articolo 43 del Codice del Turismo).

Incidenti in mare

Il trasporto in mare e i diritti dei passeggeri, sono disciplinati dal Regolamento numero 392 del 2009 del Parlamento Europeo, recepito in Italia il 31 dicembre 2012.

Che sia una crociera, un trasferimento breve o lungo, se gli incidenti avvengono in Europa o su acque internazionali ma su una nave battente bandiera di un paese europeo, è possibile applicare il regolamento.

Il regolamento attribuisce le responsabilità verso i passeggeri e verso le loro cose, in caso di sinistri in mare (collisioni, incendi, naufragi …).

Nel caso in cui il passeggero subisca danni fisici o, nel caso peggiore, muoia, la responsabilità è attribuibile al vettore a meno che non ci siano condizioni eccezionali ed inevitabili, come maremoto o dolo da parte di terzi.

Esiste la possibilità, da parte del passeggero o di un suo congiunto, di chiedere un anticipo al vettore per affrontare le difficoltà sopraggiunte a causa del sinistro.

In caso di crociera interrotta il mero rimborso del biglietto non può compensare il danno emotivo subito.

Se ritenete che la vostra vacanza sia stata rovinata e volete ottenere il giusto risarcimento non esitate a contattare gli avvocati dello Studio Legale Boccadutri. Esponendo loro il racconto di quanto vi è capitato concorderanno con voi la giusta linea da seguire per rivendicare i vostri diritti.

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Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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