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Cripto-attività: il regolamento MiCAR sbarca in Italia

18 Ott 2024 - Criptovalute - 🕒 Reading time: 5 min 49 sec
Cripto-attività: il regolamento MiCAR sbarca in Italia

Il dlgs 5 settembre 2024, n. 129 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, prevede l’attuazione nella normativa italiana delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 2023/1114 denominato MiCA, Markets in Crypto-Assetso MiCAR, Markets in Crypto-Assets Regulation.

Il Regolamento MiCA ha introdotto nei paesi dell’Unione Europea, una disciplina comune per l’emissione, l’offerta al pubblico e la prestazione di servizi aventi per oggetto cripto-attività.

Le novità riguardano principalmente la regolamentazione delle cripto-attività, la trasparenza del mercato, la tutela degli investitori e la corretta gestione degli asset finanziari.

Ad essere modificate anche le norme contenute nel testo unico bancario (dl.gs. 385/93) e nel testo unico della finanza (d.lgs. 58/98).

La disciplina del Regolamento MiCAR entra definitivamente in vigore a far data dal 30 dicembre 2024, mentre le norme su emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di EMT e ART si applicano già dal 30 giugno 2024.

Una volta entrato pienamente a regime, i prestatori di servizi in cripto-attività dovranno onorare gli stessi obblighi antiriciclaggio previsti per gli intermediari finanziari.

Dal 30 dicembre 2024 in più scatteranno le nuove sanzioni previste, mentre il possesso di criptovalute è già stato regolamentato dalla “Legge di Bilancio 2023” che ne prevede la tassazione.

Tipologie di cripto-attività

Il Regolamento MiCAR distingue le cripto-attività in:

  1. token di moneta elettronica (e-money token – EMT), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una singola valuta ufficiale;
  2. token collegati ad attività (asset-referenced token – ART), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore, un diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
  3. cripto-attività c.d. “other than“, che comprende le cripto-attività diverse da EMT e ART.

L’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di ART o EMT, più la prestazione di servizi per le cripto-attività, saranno riservate alle categorie di soggetti espressamente individuate dal MiCAR.

Andranno valutati con particolare attenzione gli ART che vengano offerti alla clientela a fini di pagamento, poiché gli stessi sono soggetti a enormi oscillazioni di valore e non possono fare affidamento sull’elemento fiduciario basato sulla rimborsabilità al valore nominale

Per la Banca d’Italia, in applicazione al Regolamento MiCAR, le cripto-attività c.d. other than, soprattutto quelle non coperte da attività sottostanti (c.d. unbacked) non sono idonee ad essere utilizzate con finalità di pagamento.

Le cripto-attività più affidabili, e a cui è attribuibile una funzione di pagamento, restano gli EMT.

Chi vigila sul MiCAR

In base al dlgs 129, a vigilare sui prestatori di servizi per le cripto-attività, in Italia, saranno Consob e Banca d’Italia, che vengono designate quali autorità competenti ai sensi del MiCAR.

Per operare nel nostro Paese finora era necessario registrarsi presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam) e rispettare determinati obblighi, soprattutto in materia di antiriciclaggio.

Dopo la riforma gli operatori del settore dovranno dimostrare la loro preparazione sottoponendosi ad un test.

Soltanto dopo averlo superato otterranno l’autorizzazione ad operare da parte di Consob e Banca d’Italia, che continueranno comunque a vigilare sul loro operato.

Lecompetenze di BdI e Consob sono complementari e si differenziano per aree di operatività e obiettivi specifici.

La Consob ha poteri investigativi, può imporre sanzioni amministrative e adottare misure correttive in caso di violazioni.

Supervisiona la gestione dei conflitti di interesse e le procedure di gestione dei reclami, garantisce che gli emittenti di token e i fornitori di servizi di criptovaluta agiscano nell’interesse dei titolari di token.

Funge da punto di contatto con l’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e le autorità competenti degli altri Stati membri.

La Banca d’Italia assume un ruolo di vigilanza prudenziale.

Verifica l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio degli emittenti di token “asset-linked” e dei fornitori di servizi per le criptovalute.

Può condurre ispezioni e raccogliere informazioni, imporre sanzioni amministrative e misure correttive, tra cui la sospensione delle operazioni in caso di gravi irregolarità.

Ha il potere di ordinare la liquidazione coatta amministrativa e altre misure straordinarie in caso di gravi perdite di capitale o di insolvenza.

Supervisiona il corretto funzionamento del sistema di pagamento, garantendo la sicurezza e l’efficienza delle transazioni finanziarie.

Banca d’Italia e Consob possono anche effettuare perquisizioni e sequestri previa autorizzazione da parte di un pubblico ministero.

La Comunicazione di Banca d’Italia

Banca d’Italia, successivamente alla pubblicazione del Regolamento in Gazzetta Ufficiale, ha divulgato tramite Comunicazione le linee guida per la sua corretta applicazione, richiamando l’attenzione di tutti i soggetti operanti con le cripto-attività su aspetti di rilievo per le funzioni esercitate dalla Banca, al fine di favorire un’applicazione del MiCAR che contribuisca a preservare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e finanziario.

Come chiarito nella Comunicazione, Banca d’Italia sarà competente:

  • in materia di vigilanza prudenziale con riferimento sia agli emittenti di EMT ed ART (anche relativamente all’accesso al mercato) sia ai CASP;
  • per la trasparenza, la correttezza dei comportamenti e la tutela dei possessori di EMT, limitatamente agli emittenti di EMT;
  • per la supervisione del rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei prestatori di servizi in cripto-attività;
  • per la sorveglianza sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

I potenziali detentori di criptovalute vanno sempre e comunque messi al corrente dei potenziali rischi connessi alle stesse e di obblighi e diritti connessi ad ogni specifico token.

La Comunicazione evidenzia inoltre che le specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di cripto-attività e delle tecnologie abilitanti, e la loro idoneità ad assolvere o meno a una funzione di pagamento, assumono rilievo centrale anche sotto il profilo della sana e prudente gestione dell’impresa.

Chiunque intenda avviare attività che rientrino tra quelle disciplinate dal MiCAR, dovrà garantire la piena conformità alle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche assicurando l’adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e di controllo.

La segregazione patrimoniale

Agli operatori in cripto attività viene chiesto di adottare un regime di segregazione patrimoniale.

Ciò si traduce in una distinzione tra i fondi liquidi e i digital asset dei clienti e quelli propri, in conti separati.

Gli operatori non potranno utilizzare per proprio conto le cripto-attività o i fondi detenuti per conto della clientela.

Il patrimonio dei clienti non potrà subire azioni da parte di eventuali creditori degli operatori.

Saranno ammesse azioni dei creditori dei singoli clienti, limitatamente a quanto appartiene loro.

Le sanzioni

Per chi presta servizi per le cripto-attività senza rispettare le norme introdotte dal MiCAR, il Decreto Legislativo prevede una serie di sanzioni di natura sia penale che amministrativa.

In base al tipo e alla gravità delle violazioni verranno comminate le sanzioni:

  • reato di abuso (introdotto all’art. 30). Punibile con reclusione da 6 mesi a 4 anni e con una multa da 2.066 a 10.329 euro. Riguarda chiunque offra al pubblico token legati all’attività, fornisca servizi di criptovaluta, emetta token di moneta elettronica o offra token di moneta elettronica al pubblico senza le necessarie autorizzazioni.
  • inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza, gestione dei conflitti di interesse, comunicazioni di marketing, informazioni continue ai titolari di token e norme tecniche di regolamentazione e attuazione.

Prevedono:

  • per le persone giuridiche sanzioni da 30.000 a 5 milioni di euro o fino al 3% del fatturato totale annuo per le violazioni minori; fino al 12,5% del fatturato per le violazioni più gravi;
  • per le persone fisiche sanzionida 5.000 a 700.000 euro.
    • Violazioni delle norme sull’abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Sono punite con una sanzione da 5.000 a 5 milioni di euro.

Consistono nell’abuso di informazioni privilegiate, nella divulgazione illecita di informazioni privilegiate e nella manipolazione del mercato.

La responsabilità dell’Ente in materia di abuso di informazioni privilegiate, divulgazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato è prevista anche per violazioni commesse nel proprio interesse o vantaggio.

La sanzione in questo caso va da 30.000 a 15 milioni di euro o fino al 15% del fatturato totale annuo.

  • Omessa collaborazione o mancato seguito alle indagini. Puniti con sanzioni da 30.000 a 5 milioni di euro o fino al 10% del fatturato totale annuo, per le persone giuridiche, e da 5.000 a 5 milioni di euro, per le persone fisiche.

In caso di gravi violazioni sono previste per i fornitori di servizi di criptovaluta, misure accessorie come l’interdizione dall’esercizio di funzioni direttive per un periodo da sei mesi a tre anni.

Le sanzioni amministrative sono applicate dalla Banca d’Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze.

Il provvedimento di applicazione delle sanzioni verrà pubblicato sul sito web dell’autorità che lo ha adottato.

I soggetti già iscritti nel registro dell’OAM entro il 27 dicembre 2024, che hanno richiesto una licenza MiCA entro il 30 giugno 2024, potranno continuare a fornire i propri servizi fino al 30 dicembre 2025 secondo il precedente regime (o fino all’approvazione/rifiuto della domanda di licenza).

Per qualsiasi informazione in merito non esitate a contattare gli avvocati del Dipartimento Criptovalute dello Studio Legale Internazionale Boccadutri.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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