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Cosa fare in caso di incidente stradale in Italia

Ultimo aggiornamento 4 Ago 2022

16 Mag 2019 - Danni alle persone - Min Read 12 min
Cosa fare in caso di incidente stradale in Italia

In Italia in caso di incidente stradale il comportamento da tenere è diverso in base alla gravità di quanto avvenuto. Se siete stati coinvolti in un incidente ci sono importanti accorgimenti da tenere a mente. Che voi siate investitori o investiti, guidatori o passeggeri, che abbiate torto o ragione, non perdete mai la calma e documentate quello che è successo.

Denunciare un incidente stradale con un altro veicolo è obbligatorio per legge, così come è obbligatorio informare la propria compagnia assicuratrice. Se siamo stati noi a causare l’incidente abbiamo tre giorni di tempo per segnalarlo.

Se ci sono state gravi conseguenze per i veicoli e/o per le persone, è necessario chiamare subito le forze dell’ordine, e non spostare assolutamente i mezzi coinvolti. Sarebbe anche opportuno tentare di segnalare il pericolo.

Se l’incidente stradale è stato di lieve entità i veicoli vanno spostati in modo da non essere d’intralcio alla circolazione. Prima di farlo sarebbe comunque utile scattare delle foto, così come lo è sempre in caso di incidente, non appena sia possibile farlo.

Quando l’incidente stradale avviene in Italia

Occorre premettere che in Italia si può condurre un veicolo solo se si è in possesso di patente di guida e di assicurazione sulla responsabilità civile, conosciuta come R.C. auto. L’obbligo di circolare soltanto se si è in possesso dell’assicurazione è dettato dal Codice della Strada ed è esteso ad ogni veicolo a motore non circolante su rotaie.

La stipula di una polizza assicurativa permette di coprire ogni possibile danno causato da chi guida.

Incidenti stradali: raccolta informazioni e modulo CAI

Agli automobilisti, al momento della sottoscrizione dell’assicurazione, vengono normalmente forniti dei moduli di constatazione amichevole di incidente, un tempo conosciuti come moduli CID ma che col tempo hanno cambiato nome in CAI. I moduli sono facilmente reperibili on line (anche in un’altra lingua) e sarebbe opportuno compilarli dopo un qualsiasi incidente stradale.
Servono a velocizzare le procedure di rimborso, in caso di incidente lieve, ma forniscono anche un’ottima guida per indirizzare la raccolta di quelle informazioni che serviranno in un secondo momento per ottenere un risarcimento danni.

Se si conviene con gli altri automobilisti coinvolti sulle modalità dell’incidente e sulle colpe, dopo aver compilato il modulo CAI lo dovranno firmare tutte le parti in causa, in caso contrario compilarlo conviene comunque, come promemoria, ma non dovrà essere sottoscritto.

È fondamentale, in caso di incidente stradale, cercare di mantenere il controllo e tentare di capire come si sono svolti i fatti, per attribuire le corrette responsabilità. Ancor più importante sarebbe avere la lucidità di raccogliere più informazioni possibili.

Nel modulo CAI vanno indicati:

  • data e luogo dell’incidente (il nome della via e il numero civico più vicino se ciò è possibile);
  • dati dei veicoli (targa e tipo di veicoli);
  • nome delle compagnie di assicurazione che coprono i veicoli, numeri di polizza e recapiti;
  • tipo di copertura assicurativa (se si possiede anche una garanzia accessoria a copertura dei danni materiali);
  • dati dei conducenti (compresi gli estremi delle patenti);
  • presenza di danni materiali ai veicoli coinvolti;
  • presenza di danni materiali ad eventuali altri veicoli o ad oggetti;
  • presenza di eventuali testimoni, sia che si tratti di passeggeri dei veicoli coinvolti, sia se si tratti di estranei, di cui occorre indicare anche il numero di telefono per rintracciarli;
  • circostanze dell’incidente (17 possibili situazioni verificatesi al momento dell’incidente);
  • rappresentazione grafica dell’incidente, in uno spazio apposito, per cercare di spiegare con un disegno ciò che è avvenuto. Ci si dovrà aiutare con delle frecce per indicare senso di marcia e punti di impatto tra i veicoli.

Se il modulo viene sottoscritto da tutti i guidatori coinvolti, sarà possibile alle agenzie assicurative velocizzare la gestione del sinistro, in più mette al sicuro da ripensamenti e contestazioni sulla dinamica.

I guidatori dovranno consegnarne una copia alla propria agenzia assicurativa che valuterà l’entità dei danni e del rimborso. Se non ci sono stati feriti la procedura è semplice e veloce.

Qualsiasi richiesta di risarcimento alla propria assicurazione deve riportare, se ci sono, i nomi e i recapiti dei testimoni altrimenti non ci sarà più la possibilità di farlo. Non è un dettaglio da sottovalutare perché l’assicurazione potrebbe rifiutarsi di pagare e, andando in causa, sarebbe determinante il parere dei testimoni. Se ci sono stati feriti la regola non è valida.

Incidente stradale: quando coinvolgere le forze dell’ordine

E’ obbligatorio richiedere l’assistenza delle forze dell’ordine in presenza di feriti, di possibili responsabilità penali di qualche guidatore, o di un numero elevato di vetture coinvolte. Sarebbe opportuno chiamarle anche nel caso in cui l’incidente abbia creato problemi alla circolazione.

Le forze dell’ordine si assicurano che i feriti abbiano assistenza, che le vetture siano messe in sicurezza e che i documenti dei guidatori siano in regola. Ascoltano eventuali testimoni, raccolgono i dati e redigono un rapporto su quanto avvenuto, che sarà poi reso disponibile alle parti coinvolte.

Incidente stradale con veicolo immatricolato all’estero

Se ad essere coinvolti nell’incidente sulle strade italiane sono veicoli immatricolati all’estero le procedure sicuramente si allungano.

Qualora il responsabile del sinistro sia alla guida di un veicolo straniero, la legge italiana indica di rivolgersi per la richiesta di risarcimento all’ UCI, Ufficio Centrale Italiano. Nel caso in cui il veicolo straniero non abbia colpe nell’incidente, dovrà rivolgersi all’assicuratore italiano del veicolo che lo ha causato. L’UCI non ha competenza nel caso di veicoli muniti di targa italiana con un’assicurazione straniera.

Ovviamente anche in questo caso è possibile arrivare ad un accordo e convenire sulla dinamica dell’incidente stradale, compilando un modulo CAI.

È sempre valido il consiglio di scattare foto, la migliore testimonianza di quanto successo.

Resta il dilemma su come rintracciare una targa straniera, ma su questo la Motorizzazione Generale lavora da tempo insieme ai suoi omologhi degli altri paesi europei ed extraeuropei.

La Carta verde

Per chi si reca in Italia alla guida del proprio veicolo, qualora la propria assicurazione non dovesse essere valida, è consigliabile dotarsi di Carta verde, un certificato di assicurazione internazionale che dimostra l’adempimento dell’obbligo Rca con responsabilità civile e abilita il veicolo a circolare anche all’estero con auto a targa straniera. Viene rilasciata direttamente dalla compagnia assicurativa.

In caso di incidente stradale, la Carta Verde copre l’assicurato per i danni provocati a terzi o per quelli subiti, se questi non ne è responsabile. La responsabilità andrebbe comunque coperta da garanzie accessorie kasko, sia per danni materiali al veicolo che per quelli al conducente.

In caso di partenza improvvisa è bene sapere che la Carta Verde può essere rilasciata anche alla frontiera del paese in cui si intende entrare, se nello stesso è obbligatoria per circolare. L’assicurazione temporanea verrà stipulata per coprire il periodo in cui intende restare, garantendosi la copertura da incidenti. In questo caso la Carta Verde avrà un costo molto più elevato.

La Carta Verde esiste dal 1949 e deve il suo nome al colore del foglio in cui è stampata. Non è necessaria per gli europei nei paesi dell’Unione Europea, in cui basta esibire la propria assicurazione R.C.

La Carta Verde, per quanto possa essere un’ottima risorsa, non permette di arrivare ad un risarcimento in tempi brevi, perché entra in gioco l’ufficio nazionale di competenza cui spetta valutare le richieste e fare da mediatore tra le compagnie assicurative dei veicoli coinvolti.

In caso di incidente avvenuto in Italia ma causato da una vettura con targa non italiana ma immatricolato in uno dei Paesi che aderisce alla Carta Verde, la richiesta di risarcimento va inoltrata direttamente all’UCI tramite raccomandata a/r.

Gli incidenti stradali in Italia con automobili esterovestite

Il Codice della Strada di recente ha rivisto le disposizioni per i veicoli con targa straniera presenti in Italia per lunghi periodi, imponendo di mettersi in regola con la legge italiana. Risarcire i danni a cose e persone, in presenza di furbetti che immatricolavano le auto all’estero, proprio per non rispondere delle proprie responsabilità, fiscali e stradali, non è mai stato facile. Occorre re-immatricolare in Italia i veicoli stranieri, destinati a circolare nel paese, entro 1 anno, pena multe salate e sequestro.

Acquistare un veicolo all’estero ed utilizzarlo in Italia era diventata la prassi per molti “furbetti” che così evitavano di pagare il bollo auto e potevano godere dei costi notevolmente più bassi delle assicurazioni.

La differenza di nazionalità dei veicoli coinvolti può essere problematica, il modo migliore di affrontarla è rivolgersi ad un legale che offra assistenza, soprattutto se l’altra persona coinvolta ha fatto di tutto per eludere le tasse e per essere sollevato da ogni responsabilità.

L’UCI, Ufficio Centrale Italiano, funge da garante al momento del pagamento dei danni causati in Italia da vetture che risultano registrate in un altro Stato. Lo stesso avviene per le vetture immatricolate in Italia che vengono coinvolte in incidenti all’estero, visto che un ufficio del posto, analogo all’UCI, si occuperà dei risarcimenti.

Se si è all’estero la Carta Verde copre anche eventuali spese sanitarie, ma non l’assistenza legale.

Situazioni eccezionali in un incidente stradale

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Può capitare che chi causa l’incidente non sia assicurato o che si allontani senza lasciare tracce, per queste circostanze è stato creato Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al quale la vittima dell’incidente può fare richiesta di risarcimento.

Risarcire il passeggero

Altro discorso a parte merita il passeggero, o terzo trasportato. In caso di incidente stradale chi tutela il passeggero? Alla sua tutela provvede l’assicurazione del veicolo in cui viaggia, anche se chi guida si è reso responsabile del sinistro.

Incidente stradale causato dalla scarsa manutenzione della strada

E se a causare l’incidente è stata la strada stessa? Le condizioni del manto stradale, fin troppo spesso, si traducono in danni alle nostre autovetture. Nei casi più estremi le cronache ci danno notizie di voragini che “ingoiano” le vetture, ma basta un occhio attento per vedere come le strade italiane spesso somiglino a groviere, soprattutto quelle del sud Italia.

È possibile chiedere conto e ragione dei danni subiti anche agli Enti proprietari delle strade, siano essi Comuni, Regioni o Stato, oppure alle società incaricate di gestire le autostrade. La legge sull’omicidio stradale del 2016 attribuisce pesanti responsabilità anche a chi dovrebbe occuparsi della manutenzione delle strade.

Incidente tra veicolo e pedone

Se l’incidente è avvenuto tra un veicolo e un pedone, nell’investimento, a parte qualche rarissima eccezione, chi guida il veicolo viene considerato come solo responsabile del sinistro, e condannato a risarcire i danni subiti dal pedone.

Anche se impossibilitato a raccogliere i dati di chi lo ha investito, per poter chiedere il risarcimento dei danni, il pedone potrà fare affidamento sui verbali delle forze dell’ordine intervenute e sui documenti della struttura ospedaliera che gli presta soccorso e cure.

Incidente tra veicolo e bicicletta

Se ad essere coinvolta è una bicicletta, bisogna tener conto che ad essere applicate sono anche le leggi che regolamentano la circolazione delle biciclette. Per condurre una bicicletta, in quanto veicolo non a motore, non c’è obbligatorietà di copertura assicurativa, per cui occorre seguire la procedura di risarcimento ordinario.

Se il responsabile è esclusivamente l’automobilista, il ciclista si può rivolgere alla compagnia assicurativa del veicolo con cui è avvenuto il sinistro. Ma se lo stesso ciclista non riesce a dimostrare che la propria condotta non ha concorso a provocare l’incidente stradale, la colpa verrà suddivisa al 50% ed il risarcimento verrà ridotto.

Se al momento del sinistro il ciclista stava spingendo  la bicicletta a piedi, questi viene inteso come pedone. Occorre fare foto, se possibile, e conservare, come con ogni altro tipo di incidente, referti medici, ricevute e tutto il materiale relativo a danni fisici e danni materiali (alla bicicletta).

Incidente tra veicolo e “motorized scooter”

In Italia i mezzi di micro-mobilità elettrica, studiati per il trasporto di una sola persona, non sono permessi dal Codice della strada (art. 190). Che sia un monociclo, un monopattino, uno skateboard, un hoverboard, un segway o un qualsiasi altro tipo di dispositivo a propulsione elettrica non può andare né su marciapiede, né su pista ciclabile né su strada.

Se non superano i 6 km/h rientrano nella categoria degli “acceleratori di andatura”, se li superano sono equiparati ai motorini di 50 cc e quindi avrebbero bisogno di essere immatricolati, di esporre una targa e di avere una copertura assicurativa … cosa inattuabile per legge, anche se si attende con ansia una modifica all’attuale Codice della Strada preannunciata entro il 2019 dal Governo. La modifica contempla proprio la regolamentazione delle nuove forme di mobilità.

Se i motorized scooter causano un incidente dovranno risarcire di tasca propria, a meno che non abbiano sottoscritto una speciale polizza per danni a terzi, non legata alla vettura ma alla persona. In caso di minorenne coinvolto, ogni responsabilità ricade sui genitori.

Se la responsabilità dell’incidente avvenuto in strada è esclusivamente della vettura, i danni verranno pagati dall’assicurazione della stessa, anche se il guidatore del veicolo a trazione elettrica rischia una multa per il solo fatto di essersi trovati sulla carreggiata. Se si dimostra che la colpa del sinistro va divisa, i danni vengono pagati da entrambi.

Scooter per disabili dotati di motore elettrico

La legge n° 120 del 2010 ha introdotto la differenza tra “veicoli” e “non veicoli”. Gli scooter per disabili dotati di motore elettrico, apparentemente rientrerebbero nella prima categoria, ma la legge trova per loro l’apposita definizione di “ausili per disabili di carattere medico, anche se asserviti da motore”.

A tal proposito l’articolo 190 del Codice della Strada stabilisce che “le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni”. Gli scooter elettrici possono quindi circolare su marciapiedi, banchine, viali e su altri spazi appositi. Nel caso in cui non avessero possibilità di passaggio gli scooter per disabili hanno il permesso di circolare sul margine della carreggiata, a sinistra, ossia in senso opposto al senso di marcia dei veicoli.

I mezzi elettrici usati da anziani e disabili non possono essere assicurati. Non avendo targa e libretto di circolazione. Anche se sono veicoli piuttosto lenti, con una velocità massima che non raggiunge i 20 km/h, hanno un motore e la loro circolazione può comportare rischi. Essendo considerati come pedoni, in caso di incidente con un veicolo vengono rimborsati dall’assicurazione dello stesso.

Incidente stradale con animali

In caso di incidente causato da animali selvatici, la responsabilità va attribuita all’ente (Regione, ex Provincia, Parco, Federazione …) cui sono affidati nel loro ruolo di amministratori del territorio e della fauna presente. L’Ente, per essere sollevato da ogni addebito, dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte le cautele per impedire che l’esposizione di terzi al pericolo.

Se l’animale che causa l’incidente è domestico, ne risponde il proprietario o il “soggetto che lo usa”. A meno che non riescano a dimostrare che il danno si è verificato per un “caso fortuito”.

C’è anche la possibilità inversa, ossia che l’animale sia vittima dell’imperizia alla guida del conducente. In questo caso, essendo l’animale domestico parte del patrimonio del proprietario, questi può chiedere il rimborso delle spese veterinarie e del valore dello stesso animale. La giurisprudenza tuttavia, non è orientata al risarcimento dei danni non patrimoniali, ossia quelli morali causati dal dolore per la perdita dell’amato animale.

Calcolo risarcimento danni da sinistro stradale

Danni patrimoniali

Nei danni patrimoniali vi rientrano le spese mediche, conseguenti all’incidente stradale, eventuali danni a beni materiali ma anche la futura riduzione del reddito come conseguenza del sinistro.

Danni non patrimoniali

Nei danni non patrimoniali vi rientrano le lesioni personali ossia i cosiddetti “danni biologici” conseguenze dell’incidente. Si può trattare di danni all’integrità psico-fisica e/o di danni morali, ossia la compromissione del benessere mentale della vittima dell’incidente.

Per calcolare l’importo del risarcimento ci si basa su tabelle mediche per la valutazione dei punti percentuali di invalidità permanente, e su tabelle del tribunale che indicano il valore monetario per ogni punto percentuale.

Come chiedere il risarcimento dopo un incidente stradale

Per ottenere il risarcimento dopo un incidente stradale, il danneggiato deve inviare all’assicurazione la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (Pec), o anche con consegna a mano. Sarà necessario descrivere quanto avvenuto e allegare tutta i documenti in proprio possesso, siano essi modello CAI, foto, referti medici e/o rapporti delle forze dell’ordine.

Se l’assicurato non ha colpa può chiedere che gli vengano risarciti i danni. Dal momento della denuncia del sinistro l’assicurazione avrà 60 giorni di tempo per procedere con il risarcimento, se a subire danni sono stati solamente i veicoli, oppure 90 giorni, nel caso in cui ci siano stati feriti. Fatti i dovuti accertamenti l’agenzia assicuratrice potrà decidere di rimborsare o meno l’assicurato, e l’entità di tale rimborso.

Se cercate un avvocato per incidenti stradali, perché siete rimasti coinvolti in un sinistro in Italia e avete bisogno di assistenza, non esitate a contattarci. I nostri legali, specialisti in materia di risarcimento dei danni, troveranno il modo migliore di aiutarvi per farvi ottenere quanto vi spetta.

La procedura di risarcimento dei danni, potrebbe apparire più complicata di quanto non sia in realtà, se non si è ben consigliati. Lo Studio Legale Internazionale Boccadutri è in grado di fornire un concreto supporto in tutte le fasi successive all’incidente, sia in quella stragiudiziale che in quella giudiziale. Contattateci qui

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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