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Cosa è la MiFID II e di cosa si occupa

16 Feb 2023 - Contenzioso Forex
Cosa è la MiFID II e di cosa si occupa

La MIFID II (Seconda Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari) è una direttiva dell’Unione Europea che disciplina il mercato degli strumenti finanziari nell’UE.

È stata introdotta nel 2018, in sostituzione della precedente, per adeguare le regole del mercato all’evoluzione delle tecnologie finanziarie.

La prima Mifid ha visto la luce nell’ormai lontano 1 novembre 2007, e quindi prima del boom del trading on line, per cui si capisce perché si sia reso necessario integrarla con nuovi capitoli e definizioni.

L’attuazione della vecchia Mifid si era tradotta in una riduzione dei costi di negoziazione per i trader, ma non era che un mero incentivo e non tutelava in alcun modo gli investitori.

La MIFID II stabilisce delle regole, applicabili ai Paesi dell’Unione Europea, mirate proprio a tutelare gli investitori Forex.

L’intento è favorire l’informazione, quale maggior forma possibile di protezione.

La MIFID II rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei consumatori, e contribuisce a creare un ambiente di investimento più sicuro ed equo in Europa.

La sicurezza passa attraverso la trasparenza degli scambi e degli ordini, compresa l’emersione dei costi nascosti, attraverso la supervisione degli algoritmi di trading, e attraverso la regolamentazione chiara dei nuovi strumenti finanziari (non ancora del tutto regolamentati), come i CFD. contratti per differenza.

Ciò che vale per tutti, trader e broker, è la necessità di sottostare a specifici requisiti di ammissione al Trading.

Le autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali (come Esma, Authority europea dei mercati finanziari ed Eba, Autorità bancaria europea) potranno proibire o limitare la vendita e il collocamento di alcuni strumenti finanziari che potrebbero esporre a rischi eccessivi gli investitori o la stabilità finanziaria del sistema, come è già successo con le opzioni binarie.

Mifid II: clienti al dettaglio o clienti professionali

La Mifid II richiede alle imprese di investimento di classificare i loro clienti come “clienti al dettaglio” o “clienti professionali” in base a criteri specifici.

I clienti professionali lo diventano soltanto dietro loro specifica richiesta, previa rispondenza ad almeno due dei criteri di seguito elencati (testualmente ripresi dalla Direttiva Mifid II):

  • Il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  • Il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 500 000 EUR;
  • Il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Criteri a parte, resta la discrezionalità dell’impresa di investimento, che può riservarsi di non promuovere il cliente come professionale: “qualunque riduzione della protezione prevista dalle norme standard di comportamento delle imprese è considerata valida solo se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente l’impresa di investimento possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume”.

I restanti clienti sono considerati al dettaglio e a loro gli intermediari finanziari devono fornire un livello di protezione adeguato, a partire da un’informazione più dettagliata sui rischi associati agli investimenti.

È importante sapere che se si sceglie di diventare un cliente professionale si va incontro alla perdita della protezione applicata ai clienti al dettaglio.

Mifid II applicabile agli europei, ma non solo

Pur essendo una direttiva europea, la Mifid II potrebbe avere implicazioni anche per le società non europee che offrono servizi di investimento o negoziazione di strumenti finanziari a clienti dell’UE.

Se una società non europea offre servizi di investimento o negoziazione di strumenti finanziari a clienti dell’UE attraverso una succursale situata all’interno dell’UE, la stessa potrebbe essere soggetta alle norme della Mifid II.

Se una società non europea offre servizi di investimento o negoziazione di strumenti finanziari a clienti dell’UE attraverso una “stabile organizzazione” situata all’interno dell’UE, la stessa potrebbe essere soggetta alle norme della Mifid II.

Quindi, se una società non europea offre servizi di investimento o negoziazione di strumenti finanziari a clienti dell’UE, essa è tenuta a verificare se è soggetta alle norme della Mifid II e adottare le misure necessarie per conformarsi alle norme dell’UE.

La Mifid II introduce un regime di “equivalenza” per i Paesi terzi, ciò implica che, le autorità europee, possono dichiarare che le norme di un paese terzo sono equivalenti alle norme dell’Unione Europea e, in questo specifico caso, le società di quel paese terzo potrebbero essere esentate dall’applicazione della Mifid II.

La discriminante spesso è data da chi prende l’iniziativa, ossia se è l’investitore a cercare il broker o viceversa: “Se un’impresa di un paese terzo presta servizi su iniziativa esclusiva di una persona stabilita nell’Unione, i servizi non dovrebbero essere considerati prestati nel territorio dell’Unione. Se un’impresa di un paese terzo cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell’Unione o promuove o pubblicizza nell’Unione servizi o attività di investimento insieme a servizi accessori, i relativi servizi non dovrebbero essere considerati come prestati su iniziativa esclusiva del cliente”.

In che modo la MIFID viene applicata (o Cosa stabilisce la MIFID II)

La MIFID II si applica, e dunque incide, sul mercato del Forex in diversi modi:

  1. Presentazione dei prodotti finanziari
  2. Trasparenza dei prezzi
  3. Controlli sul personale
  4. Esecuzione degli ordini degli investitori
  5. Risoluzione dei conflitti di interesse
  6. Gestione del rischio
  7. Protezione dei dati personali

1 – Presentazione dei prodotti finanziari

Relativamente alla presentazione dei prodotti finanziari, la MIFID II stabilisce specifiche regole, al fine di garantire che i consumatori siano in grado di comprendere i rischi e i benefici associati a tali prodotti.

In particolare, le società che offrono prodotti di investimento nel Forex devono fornire informazioni complete e chiare sui rischi e sui costi associati a tali prodotti.

Gli schemi informativi devono essere più chiari ed esaustivi, ed è opportuno provvedere regolarmente alla redazione di report e cronologie dettagliate.

I broker, tecnicamente, non potrebbero dare consigli, ma dovrebbero valutare il grado di preparazione dei clienti e vendere loro dei prodotti adatti in base a quello. 

2 – Trasparenza dei prezzi

La trasparenza dei prezzi: le aziende devono rendere pubblici i prezzi di acquisto e di vendita di un determinato strumento finanziario, e rendere subito manifesti anche e soprattutto i costi nascosti, che potrebbero emergere in corso d’opera.

la MIFID II prevede l’obbligo di trasparenza per i mercati regolamentati e per gli operatori di mercato over-the-counter (OTC), al fine di garantire che gli investitori abbiano accesso a informazioni complete e accurate sui prezzi e sulla liquidità dei diversi strumenti finanziari.

3 – Controlli sul personale

I controlli sul personale garantiscono che si possa fare affidamento su operatori preparati.

Tutti i soggetti operanti nei mercati finanziari dovranno essere all’altezza e conoscere ciò che vendono.

Le autorità preposte vigilano affinché ogni membro dello staff delle aziende prese in analisi sia in grado di offrire il miglior servizio possibile, pretendendo professionalità e competenze specifiche.

In più non potranno essere incentivati in base al tipo di prodotto venduto, perché, come spesso è avvenuto, ciò li induce a pubblicizzare gli strumenti finanziari che fanno loro guadagnare di più, a discapito del cliente.

4 – Esecuzione degli ordini degli investitori

L’esecuzione degli ordini degli investitori deve avvenire in modo equo e trasparente. In particolare, le società che offrono prodotti di investimento nel Forex, devono garantire che gli ordini vengano eseguiti al prezzo più favorevole possibile per gli investitori.

5 – Risoluzione dei conflitti di interesse

Le società che offrono prodotti di investimento nel Forex, devono garantire che i loro interessi commerciali non influiscano sulla qualità del servizio fornito agli investitori.

“… le imprese di investimento adottino ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere … al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento … Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d’interesse determinati dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione della stessa impresa di investimento”.

Qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall’impresa di investimento, per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela, non dovessero essere sufficienti per scongiurare che possano ledersi gli interessi dei clienti, la stessa è tenuta a informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della possibilità che insorgano tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

6 – Gestione del rischio

la MIFID II stabilisce regole per la gestione del rischio nel Forex. Ad esempio, le società che offrono prodotti di investimento nel Forex devono garantire che gli investitori siano adeguatamente informati sui rischi associati a tali prodotti e che siano in grado di gestire il loro livello di esposizione al rischio.

Per gli intermediari finanziari diventa importante stabilire il livello dei rischi associati ai prodotti finanziari, far sì che i clienti siano adeguatamente informati sui rischi e assicurarsi che esistano procedure interne volte alla gestione del rischio.

7 – Protezione dei dati personali

Ultimo, ma non per questo meno importante, assioma della MIFID II: i dati personali degli investitori devono essere trattati in modo sicuro e riservato.

Lo Studio legale Internazionale Boccadutri segue con attenzione il mercato Forex, e le regolamentazioni che lo interessano, per poter assistere nel migliore dei modi i propri clienti.

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Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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