Com’è cambiato il risarcimento danni da incidente stradale
Da fine agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.124/2017, le modalità per ottenere il risarcimento danni, a seguito di incidente stradale, sono cambiate.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza, entrata in vigore il 29.08.2017, cambia le norme previste in materia di “risarcimento danni da sinistro stradale” nonché quelle sulla R.c. auto.
La dichiarazione testimoniale
Il testimone, ossia chi assiste all’incidente, ha sempre avuto un ruolo determinante nella ricostruzione della dinamica del sinistro. Peccato che una testimonianza risulti essere facilmente falsificabile.
Nel peggiore dei casi c’è chi ha fatto del “testimone di incidenti” una professione vera e propria.
La falsa testimonianza è un reato molto diffuso, ed è con questa consapevolezza che il legislatore ha voluto arginare il fenomeno facendo in modo che questi fantomatici testimoni non possano spuntare dal nulla nel momento più opportuno.
Per le nuove norme, in caso di sinistri stradali che abbiano come conseguenza danni a cose e non a persone, il nome dei testimoni va specificato all’assicurazione all’atto stesso della denuncia, nei 60 giorni successivi all’incidente o sempre entro 60 giorni se è l’assicurazione a chiederlo all’assicurato.
Scaduti questi termini non potranno essere presentate ulteriori testimonianze in sede di giudizio civile.
Eccezionalmente può essere presa in considerazione una proroga ai sessanta giorni se c’è stata difficoltà ad identificare un testimone, ma spetterebbe al Giudice, in quel caso, accettare o meno la testimonianza del teste.
Le autorità cui spetta la certificazione del sinistro, ossia le forze dell’ordine, sono escluse dalla norma che riduce i tempi di presentazione dei testimoni.
Ogni soggetto chiamato a testimoniare potrà comparire come testimone un massimo di tre volte in 5 anni. Superato tale limite sarebbe passibile di denuncia per falsa testimonianza.
L’anagrafe degli incidenti supporterà il giudice nella verifica dell’attendibilità dei testimoni.
La scatola nera nell’auto
La nuova normativa punta molto sull’utilizzo della scatola nera per fare chiarezza sulle dinamiche degli incidenti.
La scatola nera, dispositivo elettronico dotato di un rilevatore gps, può registrare dati rivelatori del comportamento del conducente.
Basta che una delle vetture coinvolte l’abbia montata, si potrà ricostruire l’incidente, attribuendo le giuste responsabilità e facendo venir meno la necessità di ulteriori testimonianze “umane”.
Ogni assicurato non solo potrà avere in dotazione gratuita la scatola nera dalla propria agenzia assicurativa, ma avrà anche diritto ad uno sconto sull’assicurazione stessa.
Gli esiti delle analisi della scatola nera dovrebbero avere la stessa validità di un verbale di polizia. Soltanto in casi eccezionali si potrebbe fare appello contestandone il mal funzionamento o la manomissione.
Se viene rilevata la manomissione della scatola nera da parte dell’assicurato, questi nel migliore dei casi perderebbe lo sconto ricevuto e dovrebbe restituire l’ammontare di quanto risparmiato grazie alla scatola nera, nel peggiore dei casi riceverebbe una denuncia per frode.
I controlli dell’assicurazione
La lotta ai truffatori passa dai controlli che l’assicurazione ha il diritto e il dovere di fare quando gli viene sottoposta una richiesta di risarcimento.
La banca dati dei sinistri, evolutasi in “archivio integrato dell’Ivass”, permette di capire con una certa facilità se ci si trova di fronte a persone dall’incidente facile o se ad esempio il sinistro è già stato liquidato.
Se ci sono almeno due “parametri di significatività” l’agenzia assicuratrice può rigettare la domanda di rimborso e non fare offerte.
La risposta dell’assicurato
L’assicurato cui non viene fatta un’offerta di risarcimento può far causa all’agenzia assicuratrice dopo avere ricevuto le motivazioni del rifiuto o una volta trascorsi 60 giorni da quando la procedura è stata sospesa.
Tabella nazionale e danno biologico
La legge dà vita a una tabella unica nazionale per danni psico-fisici gravi, le cosiddette macrolesioni, che comportano una percentuale di invalidità compresa tra 10 e 100 punti e per i danni psico-fisici di poco conto, le microlesioni, che in percentuale di invalidità sono compresi tra 1 e 9 punti.
Ogni anno tali tabelle saranno soggette ad aggiornamenti da parte dell’ISTAT.
Sta alla discrezionalità del giudice aumentare il risarcimento del 30% in caso di macrolesioni e del 20% in caso di microlesioni, se verifica che l’incidente abbia avuto altre gravi conseguenze.
Il danno biologico verrà riconosciuto in caso di segni ben visibili, o solamente dopo accurati esami clinici.
Riparazione immediata cedendo il credito
Per chi ha subito danni alla propria autovettura in seguito ad incidente, la legge 124 consente di averla riparata subito senza pagare, cedendo semplicemente il credito al carrozziere.
Sarà cura del carrozziere emettere una fattura da presentare all’assicurazione per attestare di aver provveduto alla riparazione e per poter ricevere il compenso spettante.
Non basterebbe il preventivo, pratica consueta prima dell’approvazione della legge, per riuscire ad ottenere l’indennizzo spettante per i lavori effettuati.
Se siete stati coinvolti in un incidente e avete dubbi su quali siano i passi da compiere per ottenere un risarcimento rapido ed equo, non esitate a contattare i nostri esperti avvocati.
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