Assegno di divorzio cosa è successo dopo la sentenza 11504 della Cassazione
A distanza di pochi mesi dalla sentenza della Cassazione 11504, i giudici delle varie corti si stanno uniformando all’idea che l’assegno di divorzio non possa più essere garantito a chi ha i mezzi per provvedere a se stesso.
Da quanto emerge dalle sentenze successive al 10 maggio 2017, data in cui la Suprema Corte di Cassazione ha cambiato i parametri di valutazione per la concessione dell’assegno di divorzio, la linea comune è quella di limitarne la concessione a casi eccezionali.
Mentre resta immutata la tutela dei minori, il cui mantenimento è garantito, per quanto riguarda l’ex coniuge il diritto a percepire una somma periodica, per provvedere alle proprie necessità, non è per nulla scontato.
Ogni nuovo giudizio dovrà essere per forza di cose subordinato alla rilettura del divorzio fatta dalla prima sezione Civile della Cassazione.
Quando finisce un amore finisce anche il legame economico tra i coniugi, finisce la solidarietà, finisce la comunione del patrimonio.
Il coniuge economicamente più forte non è tenuto a garantire alla controparte lo stesso tenore di vita che c’era durante un matrimonio ormai concluso.
Ciò che la Cassazione ha ribadito è che la “sentenza Grilli”, dal nome dell’ex parlamentare al centro del caso sfociato nelle nuove indicazioni sul divorzio, debba essere “applicata d’ufficio a tutti i casi di divorzio”.
La retroattività
La sentenza non è retroattiva, non cancella quanto già versato in passato, ma essendo possibile in qualsiasi momento chiedere di ridiscutere l’assegno di divorzio, può essere applicata ogniqualvolta si chieda il parere di un giudice in merito.
I nuovi casi
La Corte di Appello di Roma si è vista imporre dalla Cassazione di rivedere il caso di un funzionario romano in pensione, che aveva fatto ricorso contro l’obbligo di versare all’ex moglie cento euro al mese, visto che lei nel frattempo aveva iniziato a percepire una pensione superiore a mille euro.
Tra l’altro c’era stato anche il rifiuto della donna di depositare i propri estratti conto bancari. Altra discriminante è proprio quella di appurare, in base ai movimenti bancari, la reale sussistenza di debolezza economica, rifiutarsi di mostrarli può equivalere ad un’ammissione di “colpa”.
A Salerno la Corte d’appello del tribunale, ha negato l’assegno di divorzio ad una donna di 38 anni, che pur essendo disoccupata, poteva benissimo, secondo il parere del giudice, provvedere a se stessa cercando lavoro.
Il giudice nell’emettere la sentenza ha citato i nuovi orientamenti della Suprema Corte, ribadendo come i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi siano cessati una volta ottenuto il divorzio.
Un caso che farà discutere visto che la donna aveva dovuto lasciare il lavoro perché impossibilitata a conciliare l’attività di estetista con la professione di “mamma di due figli”.
A nulla le è servito appellarsi al sacrificio cui era stata costretta solamente lei nella coppia.
Assegno di divorzio e assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento non viene coinvolto dalla sentenza della prima sezione Civile della Cassazione.
Tale cifra viene versata da un coniuge all’altro nel periodo che segue la separazione e precede il divorzio, ossia quando ancora sussiste un legame tra i coniugi.
Durante la separazione cessano gli obblighi di coabitazione e fedeltà ma non l’assistenza reciproca.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio viene concesso dopo la sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio.
Dopo la pronuncia della sentenza di divorzio ogni tipo di assegno può essere rivisto, modificato o annullato, in base a cambiamenti in “corso d’opera”.
Si può chiedere la revisione delle disposizioni concernenti importo e modalità del contributo in favore del coniuge solo se esistono giustificati motivi.
Occorre essere in grado di allegare una documentazione atta a dimostrare che sono mutate (in meglio) le condizioni economiche dell’ex coniuge.
In caso di revisione andrà valutata la situazione attualizzata degli ex coniugi e non quella che sussisteva al momento dell’attribuzione dell’assegno.
Il coniuge che versa l’assegno di divorzio non potrà mai chiedere la restituzione di quanto corrisposto anche se una successiva sentenza dovesse essergli favorevole.
Se l’assegno fosse stato concesso perché il richiedente ne aveva “bisogno” per conservare il tenore di vita che gli consentiva il matrimonio, e quelle stesse risorse economiche, che già allora aveva e che ancora possiede, fossero invece sufficienti a garantirgli un’indipendenza economica, la corte non potrebbe che esprimersi a favore dell’altro coniuge, in base alla sentenza 11504/17 e far venir meno l’erogazione dell’assegno di divorzio.
C’è anche il caso in cui non è stato concesso alcun assegno di divorzio ma siano subentrati fatti nuovi, come il venir meno di un’indipendenza che prima c’era.
Spetterà in questo caso alla Corte, vista la rinnovazione in corso, valutare se mai sia possibile far gravare su una persona che non dovrebbe più far parte della vita del richiedente, i costi del suo mantenimento.
Per ottenere l’assegno di divorzio la discriminante dovrà essere la dimostrazione di non avere possibilità di provvedere economicamente a se stessi, per ragioni indipendenti dalla propria volontà.
Qualsiasi domanda abbiate sull’argomento, o se siete coinvolti in prima persona in un divorzio, i nostri legali esperti in Diritto di Famiglia e Divorzio saranno a vostra disposizione per chiarimenti e consigli.
Per entrare in contatto con un avvocato dello studio, richiedete una consulenza legale.
Compila il modulo per richiedere una consulenza legale. I nostri esperti valuteranno il tuo caso e ti suggeriranno la soluzione migliore.