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Arbitrato rituale e irrituale: come funzionano e differenze

Ultimo aggiornamento 15 Mar 2023

7 Mar 2023 - Arbitrato Internazionale - Min Read 4 min
Arbitrato rituale e irrituale: come funzionano e differenze

Capire come funzionano l’arbitrato rituale e irrituale, conoscerne le rispettive caratteristiche e le differenze tra loro è importante, perché, se chi vi ricorre non dà delle indicazioni specifiche, i due istituti possono essere confusi.

Le due forme di arbitrato hanno un unico scopo, ossia dirimere una controversia in una sede diversa da quella giurisdizionale.

L’arbitrato, infatti, è una procedura attraverso la quale le parti possono ottenere una risoluzione alla loro controversia per effetto della pronuncia di un lodo (decisione) da parte di un arbitro, terzo, che viene individuato d’accordo fra le stesse parti.

Se le parti si accordano prima sul ricorso ad un arbitro terzo, in caso di insorgenza di un dissidio, tramite clausola arbitrale, la procedura è più veloce, perché saranno già state stabilite, a priori, le regole da seguire (metodo di nomina degli arbitri, sede competente …).

Se si decide di ricorrere all’arbitrato dopo che la lite è già sorta, le parti firmano un accordo scritto che viene chiamato compromesso con cui delegano la decisione a una terza persona, estranea ai fatti. 

Non tutte le controversie possono essere oggetto di convenzione d’arbitrato ma sarebbe consigliatissimo per quelle che implicano più giurisdizioni (arbitrato commerciale internazionale), ossia qualora le parti commerciali abbiano nazionalità diversa.

Arbitrato rituale e irrituale, differenze

L’ordinamento italiano prevede due tipi di arbitrato: l’arbitrato rituale e l’arbitrato irrituale.

In comune hanno il fatto che le parti si siano già espresse, in forma scritta, sulla volontà di farvi ricorso per controversie insorte, tramite compromesso o che potrebbero insorgere, tramite clausola compromissoria.

Le differenze tra arbitrato rituale e irrituale riguardano soprattutto l’efficacia del lodo (decisione finale): il lodo rituale ha la stessa efficacia di una sentenza e ha efficacia di titolo esecutivo; il lodo irrituale non può diventare direttamente titolo esecutivo, ma può essere utilizzato, ad esempio, per chiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio.

Se non venisse specificato con quale tipo di arbitrato si intende procedere, potrebbe essere difficile capirlo.

La scelta andrebbe comunque fatta, perché, in caso di contestazione della decisione arbitrale, il lodo rituale va impugnato davanti alla Corte d’Appello (può essere impugnato anche per error in iudicando), mentre il lodo irrituale può essere impugnato solo davanti al Giudice ordinario, tramite azione di annullamento che va proposta nell’ordinario termine quinquennale.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6909 del 7/4/2015, ha stabilito che in ipotesi di clausola arbitrale dubbia si debba dare preferenza all’arbitrato rituale.

Cosa è l’arbitrato rituale

L’arbitrato rituale, disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, pur ponendosi come procedura alternativa al ricorso al giudice, ha tutti i crismi del giudizio, e infatti il “lodo arbitrale” che mette fine all’arbitrato avrà l’efficacia propria di un provvedimento giudiziale.

La legge riconosce in questo caso al lodo arbitrale gli stessi effetti di una sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice ordinario.

Come funziona l’arbitrato rituale

La legge non specifica esattamente le modalità in cui è corretto porre in essere l’arbitrato, lascia che siano le parti a dettare le regole.

Impone che venga rispettato il diritto al contraddittorio, e quindi alla difesa delle proprie posizioni, garantendo la parità di armi processuali.

Qualora si dovesse scegliere di rivolgersi a più di un arbitro, chi dà inizio alla lite nomina il proprio e lo rende noto alla controparte. 

L’atto introduttivo, detto domanda di arbitrato o atto di accesso, è quello con cui una parte assume l’iniziativa di dare il via alla controversia tramite arbitrato. Deve contenere anche la corretta individuazione del diritto che si vuol far valere.

La controparte nomina il proprio arbitro.

I due arbitri scelti, scelgono a loro volta, un terzo arbitro come Presidente.

Gli arbitri vengono istruiti sulle norme da osservare nel procedimento arbitrale.

Si stabiliscono i termini per presentare memorie e prove e per ascoltare le parti.

L’arbitrato rituale si conclude con il lodo arbitrale.

Cosa è l’arbitrato irrituale

L’arbitrato irrituale è disciplinato dall’articolo 808 ter del Codice di Procedura Civile.

In questo caso le parti hanno stipulato un accordo di natura contrattuale, vincolante come lo è qualsiasi patto negoziale e gli arbitri fungono da mandatari, più che da giudici.

L’atto con il quale si conclude l’arbitrato irrituale rimane ben distinto dalla sentenza, della quale non potrà mai acquisire né l’efficacia né l’attitudine ad essere assoggettato a mezzi di impugnazione, propri invece delle sentenze e del lodo reso nelle procedure di arbitrato rituale.

Il lodo di arbitrato irrituale può essere impugnato, ma solo per gli stessi motivi per cui sarebbero ritenuti invalidi dei contratti qualsiasi, mai per iniquità (ingiustizia).

Se l’arbitro decide con professionalità, nel rispetto del regolamento, l’arbitrato irrituale è assolutamente vincolante, in caso d’inadempimento, invece, le parti potranno ricorrere al giudice ordinario.

Come funziona l’arbitrato irrituale

Per procedere in base alle regole dell’arbitrato irrituale occorre distinguerne due fattispecie, documentale e semplificato:

  • Arbitrato documentale: vi si ricorre per conflitti il cui valore risulti essere inferiore a 250.000,00€. Si fonda su base documentale, prove e difese vengono presentate esclusivamente in forma scritta, senza bisogno di audizione orale delle parti.
  • Arbitrato semplificato: vi si ricorre per conflitti il cui valore risulti essere inferiore a 500.000,00€. Sono ammessi al massimo due testimoni per parte. La prima udienza serve a presentare le questioni che saranno oggetto di discussione. In seconda udienza l’arbitro acquisisce le prove. La terza udienza serve a discutere la causa e a giungere alla decisione.

Come Studio legale consigliamo sempre ai nostri assistiti di valutare l’arbitrato con le controparti prima di stipulare un contratto, e di indicare chiaramente il tipo di arbitrato a cui si vuol fare ricorso, per non lasciare spazio a fraintendimenti in una fase delicata, come quella in cui ci si trova quando la disputa effettivamente insorge.

Il nostro Dipartimento di Arbitrato Commerciale Internazionale è disponibile per qualsiasi chiarimento in materia di arbitrato.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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