Adozioni internazionali
- Minori adottabili
- La legge che regolamenta l’adozione internazionale in Italia
- La Commissione Adozioni Internazionali
- Gli Enti autorizzati
- I requisiti per l’adozione internazionale
- I passaggi dell’adozione internazionale
- Perché non basta chiedere di adottare in Italia?
- Per chi vuole adottare, un giudizio di troppo
- Special needs: bambini speciali da adottare
- Le “neglect list”: minori dichiarati adottabili troppi tardi
- Affidare le pratiche ad un professionista aiuta
L’adozione internazionale consiste nell’adozione di un minore straniero nel suo paese d’origine, con l’autorizzazione delle autorità locali e nel rispetto delle leggi locali.
Nel caso delle adozioni internazionali, un fattore che condiziona pesantemente l’esito è la situazione politico-sociale dei paesi da cui provengono i bambini.
In Italia sono innumerevoli le coppie che hanno dato la loro disponibilità ad adottare bambini all’estero.
Minori adottabili
Perché dei minori stranieri (da 0 a 18 anni) possano essere considerati adottabili all’estero, il loro paese d’origine dovrà accertare e dichiarare:
- lo stato di adottabilità, causato da una situazione irreversibile in cui il minore non può ricevere assistenza morale e materiale da parte di chi sarebbe tenuto a provvedervi (genitori e parenti);
- l’impossibilità, in generale, di essere adeguatamente assistito nel proprio paese.
L’adozione internazionale è un’adozione legittimante: il minore assume lo stato di figlio legittimo di chi lo adotta, di conseguenza cessa ogni rapporto con la famiglia d’origine e si stabiliscono pieni rapporti di parentela con i congiunti di chi lo ha adottato; in più sostituisce il proprio cognome con quello dei genitori adottivi, e l’adottato potrà trasmetterlo ai propri figli.
La legge che regolamenta l’adozione internazionale in Italia
La legge che regola l’adozione internazionale, in Italia, è la legge n. 184/83, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, successivamente modificata dalle leggi n. 476/98 e n. 149/01.
La gestione e la competenza sulle adozioni internazionali, previste dalla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, spettano alla Commissione per le adozioni internazionali, CAI, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In teoria la legge non prevede possibilità di adozione per coppie di fatto, coppie omosessuali e per single, ma da quando la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n° 347 del 29/07/2005, concesse a una donna italiana single il permesso di adottare una bambina bielorussa (con la quale aveva istaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza ed affetto) che si trovava in totale stato di abbandono, è stato ritenuto possibile permettere l’adozione internazionale anche a persone non coniugate in questi casi specifici:
- Se tra la persona non coniugata e il minore straniero orfano di padre e di madre esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
- Se si riscontrano grosse difficoltà a fare adottare il minore.
Ogni coppia, per risultare idonea ed avanzare richiesta, deve presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui risiede.
Il Tribunale si esprimerà tramite un Decreto attestante l’eventuale idoneità all’adozione.
Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 36, comma 4, risulta competente il Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza italiana.
In alternativa, la competenza spetta al tribunale per i minorenni di Roma.
La Commissione Adozioni Internazionali
Il ruolo della Commissione è quello di mantenere i contatti con i Paesi d’origine dei bambini, gestire gli enti che accompagnano le famiglie nell’adozione e fare da referente per le famiglie adottanti.
La Commissione per le adozioni internazionali è stata istituita a seguito della entrata in vigore della legge di ratifica della convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 e ha sede presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.
Essa garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione, a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive, e rappresenta l’autorità centrale italiana per l’applicazione della convenzione de L’Aja.
Tra i suoi compiti rientra quello di formare l’albo degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale e di curarne la relativa tenuta, di verificarlo almeno ogni tre anni, e di vigilare sull’operato degli enti, revocare l’autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme.
Nel luglio 2022, la Commissione Adozioni Internazionali, nella seduta del 28.06.2022 ha deliberato, stante il perdurare della situazione emergenziale derivante dal conflitto, la sospensione ad assumere nuovi incarichi per le coppie da instradare in Ucraina e Federazione Russa.
Gli Enti autorizzati
Gli Enti autorizzati informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi e i loro legali nel percorso dell’adozione internazionale e curano lo svolgimento all’estero delle procedure necessarie per realizzare l’adozione assistendo i genitori davanti all’autorità straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.
La legge n. 476/98 ha reso obbligatorio l’intervento dell’ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere.
I requisiti per l’adozione internazionale
I requisiti per l’adozione internazionale non differiscono da quelli previsti per l’adozione nazionale.
Possono adottare:
- Coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni nel caso in cui possano dimostrare di aver convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni;
- Coniugi con un matrimonio solido alle spalle, dimostrabile solo se non ci sono state separazioni tra loro negli ultimi tre anni;
- Persone la cui età superi di almeno diciotto, e di non più di quarantacinque anni, l’età dell’adottando;
- Persone ritenute capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Al limite di età vengono concesse deroghe se il minore corre gravi rischi, se il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, in misura non superiore a dieci anni, se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
I passaggi dell’adozione internazionale
La coppia, una volta ottenuto il decreto di idoneità, ha un anno di tempo per iniziare la procedura di adozione internazionale.
Dovrà valutare insieme al proprio legale il percorso di adozione più opportuno e dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad uno degli enti autorizzati dalla CAI
L’Ente andrà selezionato con cura (in base al paese straniero in cui opera e in cui si sceglie di richiedere l’adozione), con l’assistenza del proprio legale, perché saranno i suoi operatori a seguire i coniugi durante la fase più delicata, e ad occuparsi delle pratiche necessarie.
Spetta all’Ente individuare il minore adottabile, organizzare gli incontri della coppia con il bambino e, in caso di giudizio positivo, trasmettere alla CAI in Italia tutta la documentazione riferita al minore in questione, insieme al provvedimento del giudice straniero.
A quel punto la Commissione dovrà autorizzare l’ingresso e la permanenza del minore in Italia, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L’Aja.
Ha inizio un periodo di affidamento preadottivo che precede l’adozione vera e propria.
Una volta completate le pratiche d’adozione, il minore verrà considerato cittadino italiano a tutti gli effetti e il Tribunale per i minorenni (del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore, che può differire da quello che ha pronunciato il decreto di idoneità) potrà procedere alla trascrizione ufficiale degli atti d’adozione nei registri dello Stato.
Perché non basta chiedere di adottare in Italia?
Nell’adozione nazionale è prevista l’adozione di un bambino secondo le leggi italiane, ma non necessariamente figlio di italiani.
Idealmente, rispetto all’adozione internazionale, i tempi sono ridotti, per cui l’aspettativa è di poco più di un anno dal momento in cui la coppia, ritenuta idonea all’adozione del bambino, presenta domanda.
Adottare in Italia è legittimo, ma essendoci un numero molto basso di bambini adottabili, sono in pochi ad essere scelti.
La domanda di adozione nazionale può essere presentata contemporaneamente alla domanda di adozione internazionale.
Le due procedure seguono un medesimo iter fino ad un certo punto, poi si dividono e, l’accettazione di una determina la rinuncia all’altra.
Inoltre, l’adozione nazionale è soggetta al “rischio giuridico“, ossia l’eventualità di far tornare il bambino alla famiglia di origine (ma anche ai parenti sino al quarto grado) durante il periodo di collocamento provvisorio presso la famiglia adottiva.
Se il bambino è stato dato in adozione direttamente dalla madre, che al momento del parto ha rinunciato al suo ruolo, il rischio è limitato ai due mesi e dieci giorni successivi al parto.
Terminati i primi dieci giorni in cui avrebbe potuto esserci il ripensamento da parte della donna, le vengono concessi ancora due mesi perché rivaluti la possibilità di tenere il figlio con sé.
Terminati questi ulteriori due mesi inizia il periodo di affido preadottivo che si conclude con l’adozione definitiva.
Il rischio in questo caso è tipicamente molto lieve, anche se potrebbe entrare in gioco la figura del padre, che ha, a sua volta, lo stesso periodo di tempo per un riconoscimento tempestivo, ma nel suo caso decorre dal momento in cui ha avuto conoscenza della nascita e sino al provvedimento di affidamento preadottivo.
Se il bambino non è stato dato in custodia alla famiglia naturale dal Tribunale per i minorenni e sussiste un “Decreto di adottabilità”, il bambino può essere collocato a titolo provvisorio presso una famiglia che ha dato disponibilità all’adozione tramite un “Decreto di Collocamento Familiare”.
In questo caso genitori e parenti biologici (fino al 4° grado) hanno 30 giorni di tempo, a far data dalla notifica del provvedimento di adottabilità, per impugnare il Decreto davanti alla Corte d’Appello.
Dopo che si sarà espressa la Corte d’Appello, i ricorrenti potranno presentare un ultimo ricorso alla Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.
Scaduti i termini per proporre ricorso o confermata la sentenza che ha disposto l’adottabilità, in tutti i gradi di giudizio successivi, ha inizio il periodo di 12 mesi di affido preadottivo.
Concluso tale periodo l’adozione può divenire definitiva.
Per chi vuole adottare, un giudizio di troppo
In Italia, caso unico in Europa, chi chiede di adottare un bambino deve sottoporsi al giudizio del Tribunale per i minorenni, cui spetta stabilire l’idoneità.
Prima di arrivare ad un giudizio si rischia di dover partecipare a innumerevoli incontri con personale specializzato.
Per di più riuscire a portare un bimbo a casa potrebbe portare ad attese fino a cinque anni.
Facile comprendere perché spesso i potenziali genitori rinuncino nel bel mezzo della pratica.
Numerosi anche i casi di chi, concluso tutto l’iter e giudicato idoneo sia dai servizi sociali che dal Tribunale dei Minori, decida di non procedere entro l’anno con la richiesta agli enti preposti.
Trascorso l’anno l’idoneità scade e le coppie per riottenerla dovrebbero ricominciare la pratica da zero.
La decisione di desistere viene presa anche a causa dell’entità dei costi dell’adozione internazionale, destinati ad aumentare esponenzialmente se l’adozione non va subito a buon fine.
Soltanto il 50% delle spese sostenute è deducibile dal reddito complessivo, se perfettamente documentate e certificate.
Special needs: bambini speciali da adottare
È anche possibile che la rinuncia possa dipendere dalla situazione dei bambini adottabili.
Se in passato i paesi da cui provenivano i bimbi privilegiavano la soluzione dell’adozione internazionale per non farli restare in istituti appositi, attualmente gli stessi paesi preferiscono privilegiare le adozioni nazionali, essendosene create le condizioni.
Adottando migliori politiche di welfare, o al contrario subendo la propria instabilità politica, questi paesi diminuiscono in maniera considerevole il numero di minori adottabili.
Quelli che restano disponibili per i genitori italiani sono bimbi spesso troppo grandi, con conseguente difficoltà ad adattarsi in un paese straniero, oppure bimbi con special needs, necessità speciali, siano esse malattie gravi, sieropositività, cardiopatie, storie tragiche o problemi psicologici.
Si parla di special needs anche in caso di gruppi di fratelli che non andrebbero separati.
Le “neglect list”: minori dichiarati adottabili troppi tardi
In molti Paesi vengono predisposte liste di minori, dette “neglect list”.
Si tratta di minori che, a causa di situazioni particolari, hanno meno chances di venire adottati.
Potrebbero avere malattie, o comunque situazioni sanitarie complesse, far parte di fratrie estese, avere più di 9 anni, età considerata già di per sé molto problematica per un inserimento in una nuova famiglia.
In questi casi si chiede alle famiglie disponibili all’adozione internazionale uno sforzo diverso, che ovviamente non tutti sarebbero in grado di affrontare: dovrebbero avere risorse finanziarie e morali superiori alla media.
Affidare le pratiche ad un professionista aiuta
Il consiglio è quello di affidarsi a dei professionisti prima di avviare le pratiche o in corso d’opera, per un’assistenza qualificata ed una guida lungo un iter che potrebbe fiaccare anche le persone più motivate.
Gli avvocati dello studio legale Boccadutri potranno chiarire qualsiasi dubbio in materia grazie alla loro esperienza a trattare con le parti e gli agganci nei paesi di provenienza dei piccoli.
Se siete disponibili ad accogliere un bambino in casa vostra, a prescindere da dove provenga, ed avete mille domande e perplessità, non esitate a contattare il nostro Dipartimento di Diritto di Famiglia e Divorzio.
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